In Francia la pensione di base è integrata da pensioni complementari obbligatorie che riposano ugualmente sul meccanismo della ripartizione: ARRCO per tutti i dipendenti et AGIRC per i dipendenti quadro.
Le pensioni di base del regime generale sono erogate dalle casse di assicurazione pensione e di salute al lavoro (CARSAT); per la regione parigina, invece, dalla cassa nazionale di assicurazione vecchiaia d'Île de France, per l'Alsazia Mosella dalla cassa regionale di assicurazione vecchiaia di Strasburgo e per i dipartimenti francesi d'oltremare dalle casse generali di sicurezza sociale.
La legge sulla riforma delle pensioni del 2010 prevede di posticipare l'età pensionabile per le generazioni nate dal 1° luglio 1951 in poi. L'età pensionabile sarà alzata progressivamente dai 60 ai 62 anni. Contemporaneamente, l'età di attribuzione automatica del tasso pieno (età pensionabile + 5 anni) è alzata e fissata a 67 anni per gli assicurati nati dal 1° gennaio 1956 in poi.
Ci sono possibilità di prepensionamento per grande handicap, lunga carriera o gravosità del lavoro.
L'età legale per chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia è fissata a 62 anni per gli assicurati nati dal 1° gennaio 1956 in poi; rimane a 60 anni per gli assicurati nati prima del 1° luglio 1951 e aumenta di 4 mesi all'anno per le generazioni nate dal 1° luglio 1951 in poi.
L'interessato non è tenuto a formulare la domanda al compimento dell'età pensionabile, può aspettare per farlo. L'assicurato che continui a lavorare dopo l'età pensionabile e oltre l'anzianità assicurativa richiesta, in relazione all'anno di nascita, per ottenere la liquidazione della pensione al tasso pieno, può ottenere una maggiorazione della pensione (bonus).
L'importo della pensione dipende da tre elementi:
L'anzianità assicurativa rappresenta la durata assicurativa reale nel regime pensionistico (periodi contributivi e periodi assimilati). Nel corso delle riforme, l'anzianità assicurativa per il calcolo della pensione è aumentata progressivamente di:
Per esempio, per un assicurato nato nel 1951, la formula di calcolo della pensione sarà:
Retribuzione di base × tasso × anzianità assicurativa nel regime generale/163.
È possibile andare in pensione prima dell'età pensionabile per
A coloro che - non avendo maturato l'età alla quale, in base alla generazione cui appartengono, hanno automaticamente diritto alla liquidazione della propria pensione la tasso pieno - chiedono la liquidazione della pensione di vecchiaia senza aver maturato l'anzianità necessaria per ottenere una pensione a tasso pieno, è applicata con decurtazione sul tasso di calcolo della pensione. Essa è determinata in base all'età e all'anzianità assicurativa al momento del pensionamento. Tale decurtazione per ogni trimestre mancante, rispetto all'anzianità assicurativa richiesta per ottenere la pensione al tasso pieno o all'età alla quale la pensione è automaticamente liquidata al tasso pieno, è, per ogni trimestre mancante, dell’1,625% per gli assicurati nati nel 1950, dell'1,5% per gli assicurati nati nel 1951, dell'1,375% per i nati nel 1952 e dell'1,25% per le generazioni posteriori al 1952. La liquidazione della pensione con applicazione della decurtazione è definitiva.
Le persone che, avendo maturato l'anzianità assicurativa richiesta - a seconda dell'anno di nascita - per ottenere la liquidazione della pensione al tasso pieno, continuino a lavorare dopo l'età legale di liquidazione della pensione (tra i 60 e i 62 anni, a seconda dell'anno di nascita), godono di una maggiorazione di pensione. Tali provvedimenti si applicano fin dal 1° gennaio 2004, con tassi diversi a seconda del momento in cui tali periodi sono stati maturati. Per i periodi posteriori al 1°gennaio 2009 il tasso di maggiorazione è fissato all'1,25 per ogni trimestre supplementare.
L’assicurato che, pur avendo maturato l'età alla quale la pensione è liquidata al tasso pieno a prescindere dall’anzianità assicurativa (tra i 65 e i 67 anni, in base all'anno di nascita), non abbia maturato, nell'insieme dei regimi di base, l'anzianità assicurativa richiesta in base all'anno di nascita, gode di una maggiorazione dell’anzianità assicurativa del 2,5% per ogni trimestre contributivo supplementare versato dopo aver ottenuto il tasso pieno.
La pensione può subire varie maggiorazioni:
L'assicurato che abbia allevato tre figli per almeno nove anni prima del loro sedicesimo compleanno usufruisce di una maggiorazione del 10% dell'importo della pensione di vecchiaia. La maggiorazione per figli è concessa a ciascun genitore titolare di una pensione di vecchiaia.
La maggiorazione per coniuge a carico non è più attribuita dal 1° gennaio 2011. Essa continua ad essere erogata per le persone che ne usufruivano prima del 31 dicembre 2010. L'importo della maggiorazione è di € 609,80 all'anno. Qualora la pensione sia stata liquidata in base ad un'anzianità assicurativa inferiore a quella richiesta in relazione all'anno di nascita, la maggiorazione è ridotta.
La maggiorazione per l'assistenza di terzi è erogata ai titolari di una pensione di vecchiaia sostituitasi ad una pensione d'invalidità ed ai titolari di pensione di vecchiaia per inabilità al lavoro o revisionata per inabilità al lavoro che posseggano i requisiti per il diritto alla maggiorazione prima dei 65 anni. Per poter ottenere questa maggiorazione deve essere necessaria l'assistenza di terzi per l'espletamento degli atti della vita quotidiana.
La pensione di reversibilità, così come l'assegno di vedovanza, sono concessi dalle casse regionali di assicurazione pensione e di salute al lavoro (CARSAT); per la regione parigina dalla cassa nazionale di assicurazione vecchiaia d'Île de France, per l'Alsazia Mosella dalla cassa regionale di assicurazione vecchiaia di Strasburgo e per i dipartimenti francesi d'oltremare dalle casse generali di sicurezza sociale.
La precedente riforma delle pensioni prevede, dal 1° luglio 2004 in poi, l'abrogazione progressiva dell'assegno di vedovanza e l'attribuzione della pensione di reversibilità senza condizioni di durata del matrimonio e, a partire dal 2011, senza alcuna condizione d’età. La legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2009 ha rivisto la riforma del 2004 e reintrodotto un requisito d'età per la pensione di reversibilità. La legge n. 2010-1330 del 9 novembre 2010 che verte sulla riforma pensionistica ha reintrodotto l'assegno di vedovanza.
L'attribuzione delle pensioni di reversibilità ai coniugi superstiti non è automatica. È subordinata ad alcuni requisiti attinenti ai redditi e all'età.
Può aver diritto alla pensione di reversibilità il coniuge superstite, o l'ex coniuge divorziato, che abbia compiuto 55 anni e non disponga di risorse superiori ad un determinato tetto. Le risorse prese in considerazione sono i redditi personali e quelli del nuovo nucleo familiare in caso di nuovo matrimonio, di PACS [Patto Civile di Solidarietà] o di convivenza more uxorio. Se la morte è sopraggiunta prima del 1° gennaio 2009 si ha diritto alla pensione di reversibilità a 51 anni, a titolo dei diritti acquisiti.
L'importo della pensione di reversibilità non può superare il 54% dell'importo della pensione di cui usufruiva l'assicurato o alla quale avrebbe avuto diritto.
Qualora il coniuge superstite abbia a carico almeno un figlio di età inferiore ai sedici anni, può venire attribuita una maggiorazione per figlio a carico pari a € 91,12 al mese.
Inoltre, l'importo della pensione è maggiorato del 10% se il titolare ha allevato almeno tre figli.
Le persone che non abbiano maturato i requisiti d’età per usufruire di una pensione di reversibilità possono, all'occorrenza, aver diritto ad un assegno di vedovanza.
A determinate condizioni, l'assegno di vedovanza garantisce, al coniuge superstite dell'assicurato deceduto, il beneficio di un assegno a carattere temporaneo concesso per consentirgli d'inserirsi o di reinserirsi nella vita professionale. Esso è erogato, in via temporanea, ad ogni persona che non soddisfi i requisiti d'età per usufruire di una pensione di reversibilità e non disponga di redditi personali superiori a un dato importo. L'importo mensile dell’assegno è pari a € 570,21.
Affinché il coniuge superstite abbia diritto all'assegno di vedovanza, occorre che l'assicurato deceduto abbia maturato almeno tre mesi di contributi all'assicurazione vecchiaia nel corso dell'anno precedente il suo decesso, eccetto il mese della morte.
Per maggiori informazioni, sito della CNAV
I regimi pensionistici integrativi dei dipendenti sono gestiti da istituti pensionistici integrativi e da federazioni che raggruppano tali istituti.
La pensione complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti iscritti, a titolo obbligatorio, all'assicurazione vecchiaia del regime generale della Sécurité Sociale o della mutualità sociale agricola o del regime minerario. Per i dipendenti del settore privato essa è gestita dall'ARRCO (Associazione per il regime pensionistico integrativo dei subordinati) per l'insieme dei dipendenti (quadri e non) e dall'AGIRC (Associazione generale degli istituti pensionistici dei quadri) per i quadri.
Le pensioni complementari vengono calcolate in “punti”. Ogni anno l'importo dei contributi versati in relazione ad un salario o ad un reddito di riferimento viene convertito in punti, a seconda del valore di acquisto unitario del punto applicabile all'esercizio in questione. La pensione erogata all'assicurato sarà calcolata in funzione del numero di punti acquisiti durante tutta la carriera professionale. Per calcolare l'importo della pensione occorre moltiplicare il numero di punti acquisiti durante tutta la carriera professionale per il valore del punto al momento della liquidazione della pensione. In questi regimi a punti, l'importo della pensione è proporzionale ai redditi da lavoro dell'insieme della carriera e non, come nel regime di base, ai soli redditi dei 25 anni migliori.
Il personale non quadro versa contributi sulla totalità della propria retribuzione entro il limite di tre volte il massimale della Sécurité Sociale presso il regime dell'ARRCO. Il personale quadro, d’altro canto, versa contributi fino all'importo del massimale della Sécurité Sociale presso il regime ARRCO e, al di sopra di questo massimale, sulla totalità della propria retribuzione entro il limite di otto volte il massimale, presso il regime AGIRC.
In entrambi i regimi l'età normale del pensionamento è fissata a 65 anni. Tuttavia, è possibile chiedere la liquidazione anticipata dei diritti dai 55 anni in poi, con l'applicazione di un coefficiente di anticipazione. La riduzione ammonta al 7% per ogni anno dai 55 ai 59 anni, poi al 5% per ogni anno dai 60 ai 62 anni e al 4% in seguito.
Peraltro, in alcune situazioni è prevista anche la liquidazione della pensione complementare prima dei 65 anni senza applicazione del coefficiente d'anticipazione. Quando l'interessato ottiene la liquidazione della pensione di base a tasso pieno, può usufruire della pensione complementare senza applicazione del coefficiente d'anticipazione.
Per la determinazione dei punti vengono presi in considerazione i punti attribuiti con versamento di contributi ma anche quelli attribuiti senza versamento di contributi. Si tratta di periodi lavorativi anteriori all'applicazione del regime pensionistico, di periodi di malattia - che hanno interrotto un lavoro al quale si applica il regime pensionistico - della durata di almeno tre mesi consecutivi (nel regime del personale quadro) o di 60 giorni consecutivi (nel regime del personale non quadro) per i quali l'interessato abbia usufruito di indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Vale lo stesso se l'interessato era titolare di pensione d'invalidità. I periodi di indennità di disoccupazione danno ugualmente diritto a punti di pensionamento.
Valore annuo del punto al 1° aprile 2010:
Quando il titolare ha o ha avuto dei figli, l'importo della pensione può essere aumentato, a determinate condizioni.
Entrambi i regimi pensionistici comprendono pensioni per vedovi, vedove ed orfani.
Il coniuge superstite o l'ex coniuge superstite, non risposato, può usufruire di una pensione di reversibilità:
L'importo della pensione ammonta al 60% dei diritti acquisiti dall'ex dipendente.
Nel regime ARRCO, l'orfano di padre e di madre può godere di una pensione integrativa se ha un'età inferiore ai 21 anni alla data di morte dell'ultimo genitore, o se è a carico dell'ultimo genitore al momento del decesso ed ha meno di 25 anni, oppure, oltre i 25 anni, se è stato riconosciuto invalido prima dei 21 anni.
L'importo della pensione di orfano è fissato, per ogni orfano, al 50% dei diritti acquisiti dall'ex dipendente.
Nel regime AGIRC, l'orfano di padre e di madre può ottenere una pensione fino all'età di 21 anni. Se l'orfano era invalido prima di compiere 21 anni, riceve una pensione senza limiti d'età.
L'importo della pensione è pari al 30% del numero di punti acquisiti dai genitori nel regime pensionistico.
Per maggiori informazioni, sito dell’AGIRC ARRCO.