Le casse per le prestazioni al nucleo familiare erogano prestazioni familiari ai lavoratori dipendenti e assimilati, nonché ai membri delle professioni autonome non agricole e, in linea di massima, a tutte le persone che risiedono in Francia insieme ai figli e che risultano senza alcuna attività lavorativa.
Secondo l'articolo L. 512-1 del Codice della Sécurité Sociale, “Ogni persona francese o straniera residente in Francia, che abbia a carico uno o più figli residenti in Francia, ha diritto alle prestazioni familiari per questi ultimi...”.
I figli legittimi, naturali, adottivi o semplicemente affidati danno diritto alle prestazioni familiari, a condizione di essere a carico del beneficiario.
La nozione di figlio a carico consegue dall'apprezzamento di una situazione di fatto. Essa prevede, tuttavia, un limite d’età fissato a:
Metodo di calcolo delle prestazioni familiari: le prestazioni familiari rappresentano una percentuale della base mensile di calcolo (BMAF) fissata per decreto. Dal 1° gennaio 2011 la BMAF ammonta a € 395,04.
Tra le prestazioni familiari, si possono distinguere:
Tutti gli importi sotto riportati sono calcolati al lordo della trattenuta della CRDS.
Spettano a partire dal secondo figlio a carico residente in Francia. Sono erogati senza condizioni di attività né di reddito.
L'importo degli assegni familiari al 1° gennaio 2011 rappresenta, per due figli, il 32% della base di calcolo (€ 126,41); il 41% della medesima base, ovvero € 161,96, per ogni figlio in più.
Gli assegni sono integrati da maggiorazioni:
Per ogni figlio, eccetto il maggiore di famiglie con meno di tre figli, possono essere concesse delle maggiorazioni di età. Esse variano in base all'età e alla data di nascita dei figli:
Tale prestazione è erogata alle famiglie con tre o più figli a carico che perdano il beneficio di una parte degli assegni familiari perché uno o più figli raggiunge l'età di 20 anni, ovvero il limite d’età per l'erogazione delle prestazioni familiari. Per usufruire di tale prestazione la famiglia deve conseguire il diritto agli assegni familiari per almeno tre figli, incluso quello che compie 20 anni. Il forfait è erogato a titolo del figlio interessato durante un anno, dal 1°giorno del mese in cui il figlio compie vent’anni fino al mese precedente il 21° compleanno. L'importo del forfait rappresenta il 20,234% della BMAF, ovvero, al 1°gennaio 2011, euro 79,93.
Tale prestazione è assegnata, a determinate condizioni di reddito, alle famiglie che abbiano a carico almeno tre figli, di tre anni o più e di età inferiore ai 21 anni.
L'importo è fissato al 41,65% della B.M.A.F., ovvero € 164,53.
L'assegno, attribuito a determinate condizioni di reddito, spetta per ogni figlio orfano di padre o di madre, di entrambi i genitori, oppure per ogni figlio la cui filiazione non sia legittimamente stabilita nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, o ancora per ogni figlio di cui il padre o la madre, o entrambi, si sottraggano all’obbligo di mantenimento.
Esso è pari al 30% della B.M.A.F. se il figlio è orfano dei due genitori o in una situazione assimilata (€ 118,51). È pari al 22,5% della B.M.A.F. se il figlio è orfano di padre o di madre o in una situazione assimilata (€ 88,88).
Le prestazioni di mantenimento e di accoglienza legate alla prima infanzia sono raggruppate nella prestazione di accoglienza del bambino (Paje).
La prestazione di accoglienza del bambino (PAJE) si compone di:
Il premio alla nascita o all'adozione è erogato senza condizioni di reddito, al 7° mese di gravidanza per ogni nascituro o all'adozione di un bambino di età inferiore ai 20 anni. È pari al 229,75% della BMAF (euro 907,60) per il premio di nascita ed al 459,50% della BMAF (€ 1.815,21) per il premio d’adozione. Esso permette di affrontare le spese connesse alla nascita o all'adozione.
È erogato a condizione che la madre dimostri di aver subito il primo esame medico nel corso delle prime 14 settimane di gravidanza. Il massimale di reddito varia in funzione del numero di figli nati o nascituri. È maggiorato se i due membri della coppia lavorano o se si tratta di una famiglia con un solo genitore. Al 1° gennaio 2011, per una famiglia con un figlio, i redditi non devono superare euro 33.765 o euro 42.621 l’anno se i due membri della coppia lavorano o se si tratta di una persona sola.
L'assegno di base segue l'erogazione del premio alla nascita o all'adozione. È concesso a determinate condizioni di reddito (stesso reddito che per l'attribuzione del premio alla nascita) dalla data di nascita del bambino fino all'ultimo giorno del mese civile che precede il suo terzo compleanno. Esso è subordinato agli esami medici obbligatori ai quali il bambino deve essere sottoposto entro otto giorni dalla nascita, nel corso del 9° e del 24° mese di vita. Il massimale di reddito è identico a quello stabilito per l'erogazione del premio di nascita.
In caso di adozione l'assegno di base è erogato per tre anni a partire dall'ingresso in famiglia di un bambino o di un ragazzo d’età inferiore ai 20 anni.
È pari al 45,95% della BMAF ovvero euro 181,52 al mese.
La prestazione, non subordinata a condizioni di reddito, permette al genitore di sospendere la propria attività o di ridurla per occuparsi del bambino. Può essere versata come integrazione dell'assegno di base, se l'interessato soddisfa le necessarie condizioni di reddito, o indipendentemente da essa. È erogata a partire dal primo figlio ed è soggetta al requisito di un’attività anteriore della durata di due anni in un periodo di riferimento che varia a seconda dell'ordine di nascita del figlio (primogenito, secondogenito...).
Le famiglie di tre o più figli, il cui ultimo figlio sia nato o sia stato adottato in data non precedente il 1° luglio 2006 e in cui uno dei genitori non lavori più o interrompa completamente la propria attività per occuparsi del bambino, possono optare per l’Integrazione facoltativa di libera scelta d’attività (COLCA). La COLCA viene concessa in caso di cessazione totale d’attività, ha importo più elevato della CLCA, ma durata di erogazione più breve.
L'interessato deve aver svolto un'attività lavorativa di due anni nel corso dei due anni che precedono la nascita di un bambino d’ordine 1 (primogenito), nei quattro anni per un bambino d’ordine 2 (secondogenito) o nei cinque anni per un bambino di ordine tre o più (terzogenito, ecc.).
La prestazione è erogata per sei mesi per un figlio d’ordine 1 (primogenito). Per i figli d’ordine 2 e oltre (secondogenito, terzogenito ecc.) essa è erogata fino ai tre anni del bambino. Se i genitori hanno optato per la COLCA l’assegno è erogato per un anno.
Importi mensili dell’integrazione di libera scelta d'attività se il beneficiario non percepisce l’assegno di base della Paje:
Per i bambini adottati, l'integrazione di libera scelta d'attività è corrisposta per un periodo minimo di un anno, anche se il bambino è d’età superiore ai tre anni. L'età limite per il versamento è, in questo caso, di 20 anni.
L'integrazione di libera scelta del modo di custodia è corrisposta alla coppia o alla persona alle cui dipendenze dirette lavora un'assistente materna abilitata o una baby-sitter a domicilio per la custodia del bambino di età inferiore ai 6 anni. Può essere erogata come integrazione dell'assegno di base se l'interessato possiede i requisiti di reddito oppure indipendentemente da tale assegno.
Questa prestazione consiste nel rimborso, parziale e variabile a seconda dell’età del bambino e dei redditi del nucleo familiare, dello stipendio del dipendente, e nel rimborso col sistema del terzo pagante dei contributi sociali: della totalità dei contributi nel caso di un'assistente materna abilitata e del 50%, entro il limite di un tetto massimo di contributi, nel caso di una baby-sitter a domicilio. L'integrazione è erogata a tasso pieno fino ai tre anni del bambino, poi a tasso ridotto dai tre ai sei anni.
L'integrazione può essere concessa anche quando la famiglia ricorre ad un ente privato per la custodia dei bambini. In questo caso la famiglia corrisponde agli enti interessati un prezzo globale senza distinguere contributi e stipendio netto; pertanto l’importo dell’aiuto corrisposto è forfettario e globale.
La prestazione è erogata senza condizioni di reddito per ogni figlio d’età inferiore ai vent’anni, indipendentemente dall'ordine di nascita, affetto da un'incapacità permanente di grado almeno pari all'80%, o compreso fra il 50 e l'80% se il figlio usufruisce di una collocazione in un istituto per educazione speciale o di cure a domicilio.
Il figlio non deve essere collocato in un internato finanziato integralmente dall'assicurazione malattia, dallo Stato o dall'assistenza sociale.
L'importo dell'assegno ammonta a € 126,41 al mese, il 32% della BMAF. I figli affetti da un'incapacità di almeno l’80% possono pretendere ad un'integrazione sull'assegno, il cui importo varia a seconda della necessità di aiuto o il grado di handicap. Per determinare l'importo dell'integrazione, la commissione dei diritti e dell’autonomia delle persone disabili (CDAPH) situa il figlio in una delle sei categorie esistenti, in base a una tabella di valutazione che tiene conto della necessità di cure del bambino, del costo delle cure e delle conseguenze economiche causate dall'handicap e/o del fatto che uno dei genitori riduce o interrompe la propria attività lavorativa per occuparsi del figlio e, infine, del ricorso all'assistenza di terzi, retribuita. Gli importi mensili delle integrazioni sono i seguenti: prima categoria: il 24% della BMAF, ovvero € 94,81; seconda categoria: il 65% della BMAF, ovvero € 256,78; terza categoria: il 92% della BMAF, ovvero € 363,44; quarta categoria: il 142,57% della BMAF, ovvero € 563,21; quinta categoria: il 182,21% della BMAF, ovvero € 719,80; sesta ed ultima categoria: importo della maggiorazione per l'assistenza di terzi, ovvero € 1.038,36.
Si può scegliere tra l'assegno supplementare per l’educazione del figlio disabile e la prestazione compensatoria dell'handicap (PCH), erogata dal consiglio generale e intesa a finanziare i bisogni connessi alla perdita di autonomia delle persone disabili. È possibile, peraltro, cumulare l'assegno supplementare per l’educazione del figlio portatore di handicap (AEEH) con il 3° elemento della prestazione compensatoria dell'handicap (PCH), volto a coprire le spese supplementari per rendere agibile l'abitazione, il veicolo o i trasporti.
Informazioni sulla PCH, sito della cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia.
Maggiorazione di genitore solo: Il genitore solo che cessi o riduca la propria attività o assuma una persona per l'assistenza di terzi ha diritto ad una maggiorazione dell’integrazione dalla 2a alla 6a categoria (2a categoria: € 51,36, 3a categoria: € 71,11, 4a categoria: € 225,17, 5a categoria: € 288,38, 6a categoria: 422,69).
L'assegno è erogato, a determinate condizioni di reddito, per ogni figlio che, in età scolastica (dai sei ai diciotto anni) il 15 settembre dell'anno considerato, sia scolarizzato. L'importo dell'assegno varia a seconda dell'età del bambino allo scopo di avvicinarsi al massimo alla spesa realmente sostenuta dalla famiglia.
L'assegno è attribuito ai nuclei familiari, o alle persone, che abbiano redditi inferiori ad un dato tetto e figli di età compresa fra i sei e i diciotto anni, scolarizzati. È corrisposto una tantum entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno. Se i redditi del nucleo familiare sono inferiori al massimale d’attribuzione, l'assegno è erogato per intero. Se i redditi sono leggermente superiori al massimale d’attribuzione ed inferiori ad un secondo importo fissato per decreto, viene erogato un assegno della differenza. L'importo dell'assegno al tasso pieno è pari a
Dal 1° gennaio 2006 l’assegno giornaliero di presenza parentale sostituisce l’assegno di presenza parentale. Esso è attribuito a qualunque persona abbia a suo carico un figlio d’età inferiore ai vent’anni affetto da una malattia, da un handicap grave che renda indispensabile una presenza costante e cure impegnative. Per conseguire tale assegno occorre interrompere, per un periodo di tempo determinato, la propria attività e usufruire di un congedo di presenza parentale. La cassa di assicurazione malattia di appartenenza sottopone a controllo medico il certificato del medico curante attestante lo stato del figlio.
L’importo dell’assegno giornaliero è fissato a € 41,79 per il beneficiario che vive in coppia, e a € 49,65 per il genitore solo.
Il titolare dell’assegno usufruisce di un credito di 310 giorni di congedo, indennizzati su base giornaliera, da ripartire su 3 anni in base ai bisogni di accompagnamento del figlio.
Se i redditi del nucleo familiare sono inferiori a un certo tetto, può essere erogato un supplemento spese dietro presentazione di apposita documentazione, se l’handicap o la malattia comporta spese d’importo pari o superiore a € 107,41 al mese.
L'assegno costituisce una prestazione familiare volta a coprire, in parte, gli oneri d’alloggio sostenuti dalle famiglie. Il diritto all'assegno è subordinato a condizioni relative alle caratteristiche dell'alloggio (superficie, salubrità), al canone e ai redditi del nucleo familiare.
L'indennità di trasloco è assegnata, a determinate condizioni di reddito, alle famiglie che abbiano almeno tre figli a carico e che, nel loro nuovo alloggio, conseguano il diritto agli assegni d'alloggio. L'importo dell'indennità di trasloco è pari alle spese reali di trasloco entro il limite di un massimale fissato al 240% della base mensile di calcolo degli assegni familiari per le famiglie che hanno tre figli a carico, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio in più. Essa ammonta al massimo a € 948,10 per tre figli, più € 79,01 per ogni figlio in più dal quarto in poi.
È opportuno precisare che dal 1° gennaio 1997 le prestazioni familiari - ad eccezione dell'assegno di educazione speciale, maggiorazione inclusa, e dell'indennità di trasloco - sono sottoposte alla contribuzione per il rimborso del debito sociale (CRDS) al tasso dello 0,5%. L'importo di questa contribuzione è prelevato direttamente dalle casse incaricate di erogare le prestazioni familiari. Gli importi sopra riportati sono calcolati al lordo della trattenuta della CRDS.
Maggiori informazioni sul sito della CAF