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Il regime francese di protezione sociale II - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

2013

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono erogate dalle casse primarie di assicurazione malattia nella Francia europea ("metropolitana") e dalle casse generali di sicurezza sociale nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Definizione

Il beneficio della protezione contro il rischio professionale è riservato ai lavoratori dipendenti o assimilati. Questa protezione è estesa altresì a diverse categorie particolari come gli studenti di istituti tecnici, gli apprendisti, i tirocinanti della formazione professionale.

L'infortunio sul lavoro è quello "prodottosi a causa o all'occasione del lavoro". È ugualmente considerato infortunio sul lavoro l'infortunio in itinere, cioè quello verificatosi durante il percorso di andata o di ritorno al luogo di lavoro, o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti.

Malattie professionali: il legislatore ha assimilato alcune malattie dette professionali, riunite in un apposito elenco (98 tabelle), ad infortuni sul lavoro, in quanto causate dal lavoro. Inoltre, se viene riconosciuto che la malattia è essenzialmente causata dal lavoro abituale della vittima e conduce alla morte o ad una incapacità permanente di almeno il 66,66%, la vittima può essere indennizzata nell’ambito della normativa sugli infortuni sul lavoro.

Formalità

In caso di infortunio sul lavoro, la vittima deve farne la denuncia al datore di lavoro entro 24 ore e quest'ultimo deve, da una parte, rilasciare un certificato di infortunio al lavoratore, il quale lo presenterà al medico e non dovrà quindi anticipare le spese mediche e, dall'altra, dichiarare l'infortunio alla cassa primaria di assicurazione malattia entro 48 ore.

Risarcimento

Immediatamente dopo l'infortunio (o l'accertamento della malattia), si apre un periodo d'incapacità temporanea (totale o parziale), il quale si chiude con la guarigione della vittima o la consolidazione delle lesioni. Le prestazioni dell'assicurazione infortuni sul lavoro sono erogate alla vittima senza condizioni d'immatricolazione o di periodo d'attesa.

A - PRESTAZIONI IN CASO D'INCAPACITÀ TEMPORANEA

1 - Prestazioni in natura

Le prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro sono erogate alla vittima alle stesse condizioni delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia. Tuttavia, le prestazioni sono coperte al 100% della tariffa di responsabilità della cassa. In caso di ricovero, non occorre pagare il forfait giornaliero e l'infortunato è esente dal pagamento del forfait di euro 18 per gli atti di notevole entità.

L'assicurato non deve anticipare le spese: la sua cassa di appartenenza corrisponde direttamente le somme dovute ai medici, agli ausiliari medici e agli istituti sanitari (sistema del terzo pagante).

2 - Prestazioni economiche

Indennità giornaliere

Il giorno dell'infortunio, l'infortunato ha diritto alla retribuzione normale, pagata dal datore di lavoro. Dall'indomani, l'infortunato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base di 1/30,42° dell'ultimo mese di retribuzione, entro il limite dello 0,834% dell'importo annuo del tetto della Sécurité Sociale (massimale giornaliero € 185,3). L'indennità è portata all’80% dello stesso importo giornaliero dal ventinovesimo giorno di assenza dal lavoro in poi (massimale giornaliero € 247,07), senza condizioni relative a figli a carico come nell’ambito dell'assicurazione malattia.

L'importo dell'indennità giornaliera non può superare l'importo della retribuzione giornaliera netta dell'infortunato prima dell'infortunio.

Indennità temporanee d'inabilità

Quando ad un lavoratore dipendente viene riconosciuta, dal medico del lavoro, in seguito ad infortunio sul lavoro, l'inabilità a svolgere il proprio lavoro, il datore di lavoro deve, entro un mese, proporgli una riqualificazione oppure licenziarlo per inabilità.

Durante il periodo in cui l'interessato non percepisce né retribuzione né indennità giornaliere, può usufruire di indennità temporanee di inabilità. L'importo dell'indennità è pari all'importo dell'indennità giornaliera erogata durante l'interruzione del lavoro che ha preceduto la dichiarazione di inabilità. Se l'interessato percepisce una rendita legata all'infortunio sul lavoro, l'importo mensile della rendita è ridotto dell'importo dell'indennità giornaliera per inabilità. L'erogazione della prestazione non può durare più di 1 mese.

B - PRESTAZIONI IN CASO D'INCAPACITÀ PERMANENTE: LE RENDITE

1 - Rendita spettante alla vittima

L'importo della rendita è calcolato sulla base di due elementi:

a) Grado d'incapacità permanente

Innanzitutto, sulla base dei risultati della perizia medica la cassa primaria determina il grado d'incapacità reale, grazie a una tabella ufficiale e prendendo in considerazione lo stato generale, l'età, le facoltà, le attitudini, la qualifica professionale della vittima.

Tale grado subisce una correzione: fino al 50% è ridotto della metà; quanto eccede il 50% è aumentato della metà.

Esempio: grado d'incapacità reale fissato al 70%, l'aliquota sarà rettificata nel modo seguente:

50 %/2 + 20 % x 1,5 = 25 % + 30 = 55 %. L'aliquota della rendita sarà quindi del 55%.

b) Retribuzione

Alcuni decreti fissano annualmente la retribuzione che rappresenta la retribuzione minima annua presa in considerazione per il calcolo di una rendita al grado d'incapacità almeno pari al 10%. Chiamiamo R l'importo minimo, fissato al 1° gennaio 2013 a € 17.921,64.

Fino a due R (€ 17.921,64 × 2 = € 35.843,28) la retribuzione della vittima è interamente presa in considerazione. Qualora la frazione di retribuzione annua della vittima eccedesse due R (€ 35.843,28), senza superare otto R (€ 143.373,12), essa sarebbe contabilizzata per un terzo.

Oltre otto R (€ 143.373,12) la retribuzione non è più presa in considerazione.

c) Maggiorazione per l'assistenza di terzi

Quando la vittima risulta avere un grado d'incapacità permanente parziale di almeno l’80% e si trova nell'incapacità di espletare da sola gli atti ordinari della vita quotidiana, può ottenere una maggiorazione del 40% della rendita d'incapacità permanente, maggiorazione che non può essere inferiore al minimo annuo fissato per decreto (€ 12.989,19) al 1° gennaio 2012.

2 - Rendite spettanti ai superstiti

Quando l'infortunio o la malattia professionale provoca la morte della vittima, alcuni aventi causa hanno diritto ad una rendita ai superstiti. Sono:

L'insieme delle rendite spettanti ai superstiti non può superare l'85% della retribuzione annua in base alla quale sono state stabilite.

Per maggiori informazioni, sito degli infortuni sul lavoro.