Il regime d'assicurazione contro la disoccupazione risulta da una convenzione conclusa tra le parti sociali. La libertà di negoziazione delle parti sociali è tuttavia doppiamente inquadrata:
Il funzionamento del servizio pubblico dell'occupazione è stato riorganizzato e ruota, con l'insieme delle parti sociali, intorno a due strutture: l'Unione nazionale professionale per l'occupazione nell'industria e nel commercio (UNEDIC), gestita dalle parti sociali che continuano ad amministrare il regime di assicurazione disoccupazione ed a fissare le modalità d'indennizzo, e un nuovo ente "Polo occupazione" che riunisce la rete delle ASSEDIC e quella dell'Agenzia nazionale per l'occupazione (ANPE).
Il Pôle emploi ha l'obiettivo di concentrare in uno stesso luogo tutti gli aiuti per trovare lavoro: assistenza, orientamento, formazione, collocamento delle persone in cerca d'occupazione e erogazione di retribuzione sostitutiva.
Il finanziamento del regime d'assicurazione disoccupazione è garantito dai contributi calcolati in base alla retribuzione: entro il limite di quattro volte il tetto massimo della Sécurité Sociale (€ 11.784 al mese).
Dal 1° gennaio 2011 i contributi per l'assicurazione disoccupazione sono riscossi dalle URSSAF.
Il regime si applica a tutti i dipendenti delle imprese che entrano nel campo d'applicazione territoriale della convenzione.
Le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione variano, nel concetto, nell'importo e nella durata, a seconda del periodo di iscrizione al regime pensionistico e dei contributi pagati.
Per usufruire delle prestazioni di disoccupazione occorrono:
L'indennità giornaliera di disoccupazione viene calcolata, in parte, in base alla retribuzione giornaliera di riferimento. Tale retribuzione è costituita dalle remunerazioni che danno luogo a versamenti contributivi per i dodici mesi civili anteriori all'ultimo giorno di lavoro pagato, entro il limite di quattro volte il tetto della Sécurité Sociale (€ 11.784 al mese).
L'importo della prestazione giornaliera è pari:
L'importo netto dell'indennità giornaliera non può essere inferiore a € 27,25 né superiore al 75% della retribuzione giornaliera di riferimento.
Sono indennizzati tutti i giorni della settimana. Per i giorni di ferie pagati è applicato un periodo di carenza, cui si aggiunge una carenza specifica di durata non superiore ai settantacinque giorni, calcolata in base alle indennità extra legali di scioglimento del rapporto di lavoro e a un ammontare differito di indennizzo di sette giorni.
La durata d'erogazione dell'indennità varia in base all'anzianità assicurativa nel periodo che precede e all'età della persona in cerca di occupazione. È compresa tra i 122 e i 730 giorni se il lavoratore disoccupato ha un'età inferiore ai 50 anni; se ha più di 50 anni è di 1.095 giorni.
Maggiori informazioni sui siti dell’UNEDIC e del Pôle emploi
Servizio pubblico: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1447.xhtml#N1019B