In Francia la pensione di base è integrata, per i dipendenti del settore privato, dalla pensione complementare obbligatoria Agirc-Arrco, ugualmente basata sul meccanismo della ripartizione.
Le pensioni di base del regime generale sono erogate dai seguenti enti:
Per ulteriori informazioni:
Sito di Union Retraite: Calcolare la mia età di pensionamento prevista per legge e il numero di trimestri richiesti per accedere all'aliquota piena
L'età pensionabile varia dai 62 ai 64 anni, a seconda dell'anno di nascita. Per i nati tra il 1955 e il 31 agosto 1961 è fissata a 62 anni. Per le generazioni successive aumenta di 3 mesi ogni anno:
Data di nascita | Età pensionabile |
---|---|
1° gennaio 1955 - 31 agosto 1961 | 62 anni |
1° settembre 1961 - 31 dicembre 1962 | 62 anni e 3 mesi |
1962 | 62 anni e 6 mesi |
1963 | 62 anni e 9 mesi |
1964 | 63 anni |
1965 | 63 anni e 3 mesi |
1966 | 63 anni e 6 mesi |
1967 | 63 anni e 9 mesi |
dal 1968 in poi | 64 anni |
Per accedere alla pensione ad aliquota massima sin dall'età pensionabile, occorre aver maturato un certo numero di trimestri contributivi, variabile a seconda dell'anno di nascita. Se l'anzianità contributiva è inferiore, l'importo della pensione è definitivamente ridotto (decurtazione).
Dai 67 anni in poi, l'aliquota per il calcolo della pensione è quella piena (50%), indipendentemente dal numero di trimestri.
L'importo della pensione dipende da tre elementi:
La determinazione dell'aliquota di liquidazione della pensione dipende dall'anzianità assicurativa, la quale include i periodi convalidati a titolo di contributi nei vari regimi di base in vigore sul territorio francese (articolo L. 351–1 del Codice della Sécurité
Sociale) e i periodi assimilati a periodi assicurativi. Si tratta di periodi d'assenza dal lavoro per: malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, servizio militare, disoccupazione, ecc.
Periodi lavorativi compiuti all'estero
I periodi di attività lavorativa compiuti all'estero in uno Stato legato alla Francia da un accordo di sicurezza sociale possono, a determinate condizioni, essere contabilizzati per determinare l'aliquota di liquidazione della pensione.
Per la normativa francese, i periodi di attività lavorativa compiuti all'estero prima del 1° aprile 1983 che possono, o avrebbero potuto, essere riscattati, sono inclusi nel calcolo in quanto periodi equiparati per determinare l'aliquota di liquidazione della pensione a partire dall'età pensionabile (articolo R. 351-4 del codice della Sécurité Sociale).
Età pensionabile all'estero: in Europa e al di fuori dell'Europa.
L'anzianità assicurativa rappresenta l'anzianità assicurativa reale nel regime pensionistico (periodi contributivi e periodi assimilati). Nel corso delle riforme, l'anzianità assicurativa richiesta per ottenere l'aliquota piena della pensione è andata aumentando progressivamente:
Data di nascita | Numero trimestri richiesti per ottenere l'aliquota piena |
---|---|
1958 - 1960 | 167 |
Dallo 01/01/1961 al 31/08/1961 | 168 |
Dallo 01/09/1961 al 31/12/1962 | 169 |
1963 | 170 |
1964 | 171 |
Dal 1965 in poi | 172 |
Per esempio, per un assicurato nato nel 1962, la formula di calcolo della pensione è:
È possibile andare in pensione prima dell'età pensionabile senza applicazione del coefficiente di minorazione, nei seguenti casi:
A coloro che chiedono la liquidazione della pensione di vecchiaia senza aver maturato l'anzianità necessaria per ottenere una pensione ad aliquota piena (50%), viene applicata una una decurtazione, ovvero un'aliquota minorata. Il coefficiente di minorazione è calcolato in funzione del numero di trimestri mancanti e della generazione alla quale appartiene l'assicurato: l'1,25% per i nati dal 1953 in poi (il che equivale ad una diminuzione dello 0,625 per ogni trimestre mancante applicata all'aliquota piena del 50%). La definizione della pensione con applicazione della decurtazione è definitiva.
Trimestri mancanti |
Aliquota pensione |
---|---|
1 | 49,375 % |
2 | 48,750 % |
3 | 48,125 % |
4 | 47,500 % |
5 | 46,875 % |
6 | 46,250 % |
7 | 45,625 % |
8 | 45,000 % |
9 | 44,375 % |
10 | 43,750 % |
11 | 43,125% |
12 | 42,500% |
13 | 41,875% |
14 | 41,250% |
15 | 40,625% |
16 | 40,000% |
17 | 39,375% |
18 | 38,750 % |
19 | 38,125 % |
20 o di più | 37,500 % |
Coloro che abbiano maturato, all'età pensionabile, la durata assicurativa richiesta per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena (50%) e continuino a lavorare, godono di una maggiorazione di pensione.
Vengono applicate aliquote diverse a seconda del momento in cui sono stati maturati i periodi lavorativi. Per i periodi posteriori al 1° gennaio 2009 l'aliquota di maggiorazione è fissata all'1,25% per ogni trimestre supplementare.
I genitori possono usufruire della maggiorazione dell'anzianità assicurativa fino a 8 trimestri per ogni figlio:
Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2010, i trimestri di maggiorazione per adozione possono essere spartiti tra i genitori. Quanto ai trimestri contributivi per educazione, 2 dei 4 trimestri “educazione” maturati per ogni figlio vengono attribuiti automaticamente alla madre; gli altri 2 possono essere attribuiti o alla madre o al padre. Il beneficiario delle maggiorazioni o la divisione dei trimestri tra i genitori devono essere dichiarati entro i 6 mesi dal quarto compleanno o dal quarto anniversario d'adozione tramite il modulo di dichiarazione.
Per far crescere un figlio affetto da incapacità permanente all'80%, beneficiario di assegno per l'educazione del figlio disabile (AEEH) o di prestazione compensatoria dell'handicap (PCH), può essere concessa una maggiorazione al massimo di 8 trimestri.
L'assicurato che abbia compiuto l'età pensionabile ad aliquota piena (67 anni) senza aver maturato l'anzianità assicurativa richiesta (a seconda dell'anno di nascita) per ottenere una pensione ad aliquota piena (nell'insieme dei sistemi pensionistici di base) può continuare a svolgere attività lavorativa posticipando il pensionamento, per aumentare l'anzianità assicurativa. L'anzianità assicurativa sarà allora maggiorata del 2,5% per ogni trimestre supplementare.
La pensione può subire varie maggiorazioni.
[1] Francia “metropolitana” (europea), Guadalupa, Martinica, Guyana, la Riunione, San Martino, San Bartolomeo : per almeno 9 mesi all'anno. Un anno per Mayotte.
L'importo è fissato a € 733,03 al mese, cui possono aggiungersi integrazioni legate all'anzianità assicurativa o ad altri fattori. In ogni caso, il minimo non può innalzare l'importo totale delle pensioni dirette (di base o integrative) al di sopra di un dato importo mensile, ovvero € 1.394,86 dal 1° novembre 2024).
L'importo della pensione di vecchiaia di base non può oltrepassare il 50% del tetto della Sécurité Sociale francese (€ 1.932 al mese nel 2024).
In vigore dal 1° luglio 2017, la Lura non si applica:
La riforma delle pensioni del 20 gennaio 2014 ha instaurato il dispositivo della definizione unica delle pensioni (liquidation unique des retraites, Lura) per le persone che abbiano appartenuto ad almeno due dei seguenti regimi pensionistici detti “allineati”:
Non si applica la “definizione unica” se il lavoratore è stato iscritto all'ex regime previdenziale degli autonomi (RSI) e rientra nell'ambito di un accordo internazionale che non comprende gli autonomi.
La Lura permette a tali persone, chiamate anche “multipensionati”, di fare una sola domanda di pensionamento e di ricevere una sola pensione (invece di varie pensioni come in passato).
L'assicurato può chiedere la pensione a uno qualunque degli enti presso i quali ha versato contributi, i quali enti si scambiano gli elementi necessari all'istruzione della pratica e al calcolo della pensione.
Il sistema pensionistico competente per il calcolo e l'erogazione della pensione è, in linea di principio, l'ultimo al quale l'assicurato era iscritto. Tuttavia, derogano a tale principio delle regole di priorità: per esempio, se per ultimo l'assicurato era iscritto, contemporaneamente, a due “regimi allineati”, oppure se era appartenuto per ultimo ad un sistema pensionistico non incluso nel sistema “Lura”.
La pensione unica viene calcolata e pagata come se l'assicurato fosse stato iscritto ad uno solo dei sistemi pensionistici.
Formula di calcolo
Il coniuge superstite può percepire una pensione di reversibilità o un assegno di vedovanza, corrispondente ad una parte della pensione che l'assicurato deceduto percepiva o avrebbe potuto percepire.
Sia la pensione di reversibilità che l'assegno di vedovanza vengono erogati dai seguenti enti:
Destinata ai coniugi o agli ex coniugi superstiti2, la sua attribuzione non è automatica ma subordinata a requisiti anagrafici e reddituali:
Se il coniuge morto si era sposato più volte, la pensione di reversibilità viene divisa fra i coniugi superstiti in misura proporzionale agli anni di matrimonio.
L'importo della pensione di reversibilità non può superare il 54% dell'importo della pensione percepita dall'assicurato o che l'assicurato avrebbe potuto percepire.
L'importo non può essere inferiore a € 348 (importo minimo gennaio 2024) se il coniuge o ex coniuge deceduto aveva maturato 60 trimestri nel regime generale. Se aveva maturato meno di 60 trimestri, l'importo minimo viene ridotto in proporzione.
Qualora il coniuge superstite abbia a carico almeno un figlio di età inferiore ai sedici anni e non percepisca una pensione diretta, può venire attribuita una maggiorazione per figlio a carico pari a € 110,16 al mese (gennaio 2024).
Inoltre, l'importo della pensione è maggiorato del 10% se il titolare ha allevato almeno tre figli.
Il beneficiario che, avendo maturato l'età richiesta per la pensione ad aliquota piena, abbia fatto valere il proprio diritto ad una pensione, può godere di una maggiorazione dell'11,1% dell'importo della pensione di reversibilità a condizione che il totale delle sue pensioni non superi € 976,23 al mese (gennaio 2024).
2 Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.
L'assegno di vedovanza può essere erogato per due anni ad ogni persona di età inferiore ai 55 anni:
L'importo dell'assegno di vedovanza ammonta a € 697,82 al mese (gennaio 2024).
Maggiori informazioni sul, sito dell'Assicurazione Pensione (Assurance Retraite).
c) Orfani
Gli orfani di entrambi i genitori possono percepire una pensione di orfano (morte sopraggiunta non prima del 1° settembre 2023) per ognuno dei due genitori. La pensione di orfano corrisponde al 54% della pensione principale del defunto. In presenza di più orfani, la somma delle pensioni attribuite non può oltrepassare la pensione principale che riceveva il defunto (eventualmente, divisione in parti uguali tra i beneficiari).
La pensione di orfani viene erogata fino all'età di 21 anni. L'erogazione può essere prolungata, entro il limite di 4 anni, se i redditi lavorativi del beneficiario non oltrepassano il 55% dello SMIC. Per le persone affette da un handicap, essa può essere erogata senza limiti di età (sempre a determinate condizioni reddituali).
La pensione integrativa è obbligatoria per tutti i dipendenti assoggettati, a titolo obbligatorio, all'assicurazione vecchiaia del regime generale della sicurezza sociale.
Per i dipendenti del settore privato, essa è gestita dal regime Agirc-Arrco, nato dalla fusione, il 1° gennaio 2019, dei due regimi Arrco (Associazione per il regime pensionistico complementare dei subordinati) per l'insieme dei dipendenti e Agirc (Associazione generale degli istituti pensionistici del personale quadro) per i quadri.
Il sistema è detto “a ripartizione”, come la pensione di base: i contributi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro permettono di pagare immediatamente le pensioni agli attuali pensionati.
Funziona a punti: ogni anno, i contributi vengono trasformati in punti pensione, i quali alimentano un conto individuale. Per conoscere l'importo della pensione occorre moltiplicare il numero di punti per il valore del punto fissato ogni anno.
I contributi della pensione integrativa vengono calcolati sugli elementi di retribuzione che costituiscono l'imponibile contributivo della Sécurité Sociale. Dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime Agirc-Arrco prevede un imponibile contributivo che comporta due fasce retributive. Ad ogni fascia viene applicata un'aliquota contributiva, a sua volta divisa tra il datore di lavoro (60%) ed i dipendenti (40%).
Imponibile | Aliquota lavoratore | Aliquota datore di lavoro | Totale | Aliquota di calcolo dei punti |
---|---|---|---|---|
Fascia 1: tra € 0 e 3.864 (1 volta il tetto mensile della Sécurité Sociale) | 3,15% | 4,72% | 7,87% | 6,2% |
Fascia 2: tra € 3.864 e 30.912 (8 volte il tetto massimo mensile della Sécurité Sociale) | 8,64% | 12,95% | 21,59% | 17% |
Fascia 1: fino al tetto della Sécurité Sociale
Fascia 2: compresa tra 1 e 8 volte il tetto massimo della Sécurité Sociale:
L'aliquota di applicazione corrisponde all'aliquota contributiva contrattuale (o aliquota di calcolo dei punti) moltiplicata per 127%. I punti attribuiti ai lavoratori a fronte dei contributi pagati (parte a carico del lavoratore + parte a carico del datore di lavoro) vengono calcolati sui contributi che risultano dall'applicazione dell'aliquota di calcolo dei punti. L'eccedente contributivo prodotto dall'aliquota di applicazione contribuisce al finanziamento del regime Agirc-Arrco.
Il valore d'acquisto del punto pensione viene fissato ogni anno. Esso permette di determinare il numero di punti ottenuti durante l'anno.
Valore del prezzo di acquisto del punto Agirc-Arrco nel 2024: € 19,6321
Vengono prelevate ancora altre contribuzioni, due o tre, a seconda che il lavoratore sia o non sia quadro:
Vedasi anche: tabella delle aliquote e dei massimali contributivi di sicurezza sociale
Le pensioni integrative vengono calcolate in punti.
Per determinare i punti vengono presi in considerazione non solo i punti acquisiti grazie ai contributi ma anche quelli attribuiti senza versamento di contributi, cioè:
A determinate condizioni, si possono acquisire punti per gli studi superiori e gli anni incompleti: per ogni anno di studio superiore o ogni anno incompleto si possono acquisire 140 punti, entro il limite di 3 anni.
Entrano nel computo dei punti pensione tre elementi: l'imponibile contributivo, l'aliquota di calcolo dei punti e il prezzo del punto.
Numero di punti = Imponibile previdenziale × Aliquota di calcolo dei punti / Prezzo di acquisto del punto
La possibilità di avere una pensione integrativa ad aliquota piena è concessa:
È possibile usufruire della pensione integrativa ad aliquota piena prima dell'età pensionabile a condizione che la pensione di base risulti da lunga carriera lavorativa o da incapacità permanente.
Il regime unificato Agirc-Arrco ha istaurato, il 1° gennaio 2019, un dispositivo di maggiorazione/minorazione temporanea dell'importo della pensione destinato ad incoraggiare il proseguimento dell'attività al di là dell'età di maturazione dei requisiti per accedere alla pensione ad aliquota piena.
Tale dispositivo si applica solamente alle persone nate dal 1° gennaio 1957 in poi che soddisfino le condizioni per accedere alla pensione Agirc-Arrco ad aliquota prima del 1° dicembre 2023.
In seguito all'innalzamento dell'età pensionabile, il dispositivo di minorazione temporanea non si applica alle pensioni liquidate dal 1° dicembre 2023 in poi.
Quanto al dispositivo di maggiorazione temporanea, non è applicabile ai nati il 1° settembre 1961 o dopo la cui pensione di base abbia decorrenza il 1° dicembre 2023 o dopo.
La minorazione o maggiorazione temporanea si applica alle pensioni con decorrenza fissata prima del 1° dicembre 2023. Dal 1° aprile 2024 in poi, le minorazioni e le maggiorazioni cesseranno di essere applicate alla totalità delle pensioni.
L'importo lordo della pensione integrativa è calcolato come segue:
L'importo della pensione è proporzionale ai redditi da lavoro dell'insieme della carriera e non solo, come nel regime di base, ai redditi dei 25 anni migliori.
Esistono due maggiorazioni sulla base dei figli:
Le due maggiorazioni non sono cumulabili: chi possiede i requisiti per ottenere entrambe riceve la maggiorazione più elevata. Se si tratta della maggiorazione per figli a carico, il confronto ha luogo ogni volta che un figlio cessa di essere a carico. All'esaurirsi dell'erogazione della maggiorazione per figli a carico è possibile accedere alla maggiorazione per almeno 3 figli nati o allevati.
Entrambi i genitori possono usufruire delle maggiorazioni sulla pensione integrativa.
Le maggiorazioni per figli Agirc-Arrco vengono calcolate sui contributi maturati, senza prendere in considerazione eventuali coefficienti di minorazione definitiva.
Ulteriori informazioni: www.agirc-arrco.fr
Quando muore un lavoratore dipendente o un pensionato, una parte della sua pensione integrativa può essere erogata ad uno o più beneficiari, chiamati “aventi causa” (ayants droit).
I beneficiari della pensione di reversibilità sono: coniuge o vedovo/a, ex coniuge o ex coniugi, orfani di entrambi i genitori.
Contrariamente al regime di base, la pensione di reversibilità non è subordinata a requisiti reddituali.
Il coniuge superstite, o l'ex coniuge superstite, non risposato, possono usufruire di una pensione di reversibilità. Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.
Requisiti anagrafici:
L'importo della pensione ammonta al 60% dell'importo maturato nel sistema pensionistico dal coniuge deceduto.
Pensione di reversibilità = Totale dei punti del pensionato o del dipendente deceduto × valore del punto × 60%
Nel regime Agirc-Arrco può percepire la pensione di reversibilità solo l'orfano di entrambi i genitori:
La pensione di reversibilità viene soppressa quando l'orfano compie 21 o 25 anni (o ancora prima di tale età se non è più studente, apprendista o disoccupato in cerca di lavoro senza indennità di disoccupazione) oppure se non è più invalido o è stato oggetto di adozione legittimante.
L'orfano può percepire una pensione a titolo di entrambi i genitori.
Se la morte dell'ultimo genitore è sopravvenuta dopo il 1° gennaio 2019, l'importo della pensione di reversibilità per gli orfani Agirc-Arrco è pari al 50% dell'importo spettante per un genitore o per entrambi.
Se la morte dell'ultimo parente è sopravvenuta in data precedente al 2019: