In Francia la pensione di base è integrata, per i dipendenti del settore privato, dalla pensione complementare obbligatoria ARRCO-AGIRC, ugualmente basata sul meccanismo della ripartizione.
Le pensioni di base del regime generale sono erogate dai seguenti enti:
Per ulteriori informazioni:
Sito di Union Retraite: Calcolare l'età pensionabile
L'interessato non è tenuto a formulare la domanda al compimento di tale età. Infatti, continuando a lavorare dopo l'età pensionabile e oltre l'anzianità assicurativa richiesta per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena, può ottenere una maggiorazione della pensione (bonus).
* per i nati dal 1° gennaio 1955 in poi.
Il prepensionamento è possible in caso di handicap, lunga carriera o gravosità del lavoro.
L'importo della pensione dipende da tre elementi:
La determinazione dell'aliquota di liquidazione della pensione dipende dall'anzianità assicurativa, la quale include i periodi convalidati a titolo di contributi nei vari regimi di base in vigore sul territorio francese (articolo L. 351–1 CSS) e i periodi assimilati a periodi assicurativi. Si tratta di periodi d'assenza dal lavoro per: malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, servizio militare, disoccupazione, ecc.
Periodi lavorativi compiuti all'estero:
I periodi di attività lavorativa compiuti all'estero in uno Stato legato alla Francia da un accordo di sicurezza sociale possono, a determinate condizioni, essere contabilizzati per determinare l'aliquota di liquidazione della pensione.
Per la normativa francese, i periodi di attività lavorativa compiuti all'estero prima del 1° aprile 1983 che possono, o avrebbero potuto, essere riscattati, sono inclusi nel calcolo in quanto periodi equiparati per determinare l'aliquota di liquidazione della pensione a partire dall'età pensionabile (articolo R. 351-4 del codice della Sécurité Sociale).
L'anzianità assicurativa rappresenta l'anzianità assicurativa reale nel regime pensionistico (periodi contributivi e periodi assimilati). Nel corso delle riforme, l'anzianità assicurativa richiesta per ottenere l'aliquota piena della pensione è andata aumentando progressivamente per corrispondere a 166 trimestri per i nati tra il 1955 e il 1957. L'anzianità assicurativa richiesta aumenta ancora di un trimestre per ogni fascia di 3 generazioni, fino a raggiungere i 172 trimestri per i nati nel 1973 o dopo.
Per esempio, per un assicurato nato nel 1957, la formula di calcolo della pensione è:
È possibile andare in pensione prima dell'età pensionabile senza l'applicazione del coefficiente di minorazione, nei seguenti casi:
Il conto professionale di prevenzione comprende 6 fattori di esposizione:
Per ulteriori informazioni sul prepensionamento per disabilità: lassuranceretraite.fr
A coloro che chiedono la liquidazione della pensione di vecchiaia senza aver maturato l'anzianità necessaria per ottenere una pensione ad aliquota piena, viene applicata una decurtazione, ovvero un'aliquota minorata. Il coefficiente di minorazione è calcolato in funzione del numero di trimestri mancanti e della generazione alla quale appartiene il lavoratore: l'1,625 % per i nati nel 1950, l'1,5 % per i nati nel 1951, l'1,375 % per i nati nel 1952 e l'1,25 % per i nati nel 1953 o dopo (il che equivale ad una diminuzione dello 0,625 per ogni trimestre mancante). La definizione della pensione con applicazione della decurtazione è definitiva.
Coloro che abbiano maturato la durata assicurativa richiesta, a seconda dell'anno di nascita, per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena e continuino a lavorare dopo l'età pensionabile, godono di una maggiorazione di pensione. Vengono applicate aliquote diverse a seconda del momento in cui sono stati maturati i periodi lavorativi. Per i periodi posteriori al 1°gennaio 2009 l'aliquota di maggiorazione è fissata all'1,25% per ogni trimestre supplementare.
I genitori possono usufruire della maggiorazione dell'anzianità assicurativa fino a 8 trimestri per ogni figlio:
Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2010 i trimestri di maggiorazione per adozione ed educazione possono essere spartiti tra i genitori, i quali hanno la possibilità di dichiarare il beneficiario delle maggiorazioni o la divisione dei trimestri tra di loro entro 6 mesi dal quarto compleanno o dal quarto anniversario d'adozione.
Per far crescere un figlio affetto da incapacità permanente all'80%, beneficiario di assegno per l'educazione del figlio disabile (AEEH), può essere concessa una maggiorazione al massimo di 8 trimestri.
L'assicurato può aver compiuto l'età pensionabile ad aliquota piena (67 anni) ma non aver maturato l'anzianità assicurativa richiesta per ottenere una pensione ad aliquota piena (nell'insieme dei regimi di base): può aumentare l'anzianità assicurativa posticipando oltre tale età la data di pensionamento (continuando o meno a svolgere un'attività lavorativa). L'anzianità assicurativa sarà allora maggiorata del 2,5% per ogni trimestre posticipato.
La pensione può subire varie maggiorazioni.
L'importo della pensione di base non può oltrepassare il 50 % del tetto della Sécurité Sociale francese (€ 1.714 al mese nel 2020).
In vigore dal 1° luglio 2017, la Lura non si applica:
La riforma delle pensioni del 20 gennaio 2014 ha instaurato il dispositivo della definizione unica delle pensioni (“liquidation unique des retraites”, Lura) per le persone che abbiano appartenuto ad almeno due dei seguenti regimi pensionistici detti “allineati”:
La Lura permette a tali persone, chiamate anche “multipensionati”, di fare una sola domanda di pensionamento e di ricevere una sola pensione (invece di molte come succedeva prima).
L'assicurato può chiedere la pensione a uno qualunque degli enti presso i quali ha versato contributi, i quali enti si scambiano gli elementi necessari all'istruzione della pratica e al calcolo della pensione.
Il regime pensionistico competente per il calcolo e l'erogazione della pensione è, in linea di principio, l'ultimo al quale l'assicurato era iscritto. Tuttavia, derogano a tale principio delle regole di priorità: per esempio, se per ultimo l'assicurato era iscritto, contemporaneamente, a due regimi “allineati”, oppure se era appartenuto per ultimo ad un regime pensionistico non incluso nel sistema “Lura”.
La pensione viene in seguito calcolata da tale regime competente, in funzione delle modalità e regole di liquidazione che gli sono proprie.
Formula di calcolo:
Sia le pensioni di reversibilità che l'assegno di vedovanza vengono erogati dai seguenti enti:
La pensione di reversibilità è destinata ai coniugi o agli ex coniugi superstiti*. La sua attribuzione non è automatica ma subordinata a requisiti anagrafici e reddituali:
L'importo della pensione di reversibilità non può superare il 54% dell'importo della pensione percepita dall'assicurato o che l'assicurato avrebbe potuto avere.
Se il coniuge morto si era sposato più volte, la pensione di reversibilità viene divisa fra i coniugi superstiti in misura proporzionale agli anni di matrimonio.
Qualora il coniuge superstite abbia a carico almeno un figlio di età inferiore ai sedici anni e non percepisca una pensione diretta, può venire attribuita una maggiorazione per figlio a carico pari a € 97,36 al mese.
Inoltre, l'importo della pensione è maggiorato del 10% se il titolare ha allevato almeno tre figli.
Il beneficiario che, avendo maturato l'età richiesta per la pensione ad aliquota piena, abbia fatto valere il proprio diritto ad una pensione, può godere di una maggiorazione dell'11,1 % dell'importo della pensione di reversibilità a condizione che il totale delle sue pensioni non superi € 865,24 al mese.
* Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.
L'assegno di vedovanza può essere erogato per due anni ad ogni persona di età inferiore ai 55 anni i cui redditi personali siano inferiori a € 2.335,58 per trimestre e il cui coniuge abbia versato contributi all'assicurazione vecchiaia per almeno 3 mesi (consecutivi o meno) durante l'anno precedente la morte.
L'importo dell'assegno di vedovanza ammonta a € 622,82 al mese.
Maggiori informazioni, sito dell'Assicurazione Pensione.
La pensione di base del regime generale non prevede pensioni per orfani. Ne esistono, tuttavia, nell'ambito del regime pensionistico complementare e in certi regimi spéciali.
La pensione complementare è obbligatoria per tutti i dipendenti assoggettati, a titolo obbligatorio, all'assicurazione vecchiaia del regime generale della sicurezza sociale, o della mutualità sociale agricola o del regime minerario.
Per i dipendenti del settore privato, essa è gestita dal regime Agirc-Arrco, nato dalla fusione, il 1° gennaio 2019, dei due regimi Arrco (Associazione per il regime pensionistico complementare dei subordinati) per l'insieme dei dipendenti e Agirc (Associazione generale degli istituti pensionistici del personale quadro) per i quadri.
Il sistema è detto “per repartizione”, come la pensione di base: i contributi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro permettono di pagare immediatamente le pensioni agli attuali pensionati.
Esso funziona a punti: ogni anno, i contributi vengono trasformati in punti pensione che alimentano un conto individuale. Per conoscere l'importo della pensione occorre moltiplicare il numero di punti per il valore del punto fissato ogni anno.
I contributi della pensione complementare vengono calcolati sugli elementi di retribuzione che costituiscono l'imponibile contributivo della Sécurité Sociale. Dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime Agirc-Arrco prevede un imponibile contributivo composto di due fasce di stipendio. Ad ogni fascia di stipendio si applica un'aliquota contributiva, anch'essa suddivisa tra il datore di lavoro (il 60%) e i dipendenti (il 40%).
Imponibile | Aliquota lavoratore | Aliquota datore di lavoro | Totale | Aliquota di calcolo dei punti |
---|---|---|---|---|
Fascia 1: tra € 0 e 3.428 (1 volta il tetto massimo della Sécurité Sociale) | 3,15% | 4,72% | 7,87% | 6,2% |
Fascia 2: tra € 3.428 e 27.424 (8 volte il tetto massimo della Sécurité Sociale) | 8,64% | 12,95% | 21,59% | 17% |
L'aliquota di applicazione (o aliquota effettiva) corrisponde all'aliquota contributiva contrattuale (o aliquota di calcolo dei punti) moltiplicata per 127. I punti attribuiti ai lavoratori a fronte dei contributi pagati (parte a carico del lavoratore + parte a carico del datore di lavoro) vengono calcolati sui contributi che risultano dall'applicazione dell'aliquota di calcolo dei punti. L'eccedente contributivo prodotto dall'aliquota di applicazione contribuisce al finanziamento del regime Agirc-Arrco.
Vengono prelevati ancora altre contribuzioni, due o tre, a seconda che il lavoratore sia quadro o no:
Vedasi anche: tabella delle aliquote e dei massimali contributivi di sicurezza sociale
Le pensioni complementari vengono calcolate in “punti”.
Per determinare i punti vengono presi in considerazione non solo i punti acquisiti grazie ai contributi ma anche quelli attribuiti senza versamento di contributi, cioè:
Entrano nel computo dei punti pensione tre elementi: l'imponibile contributivo, l'aliquota di calcolo dei punti e il prezzo del punto.
Numero di punti = Imponibile previdenziale x Aliquota di acquisizione dei punti / Prezzo del punto
La possibilità di avere una pensione integrativa ad aliquota piena è concessa:
È possibile usufruire di pensione integrativa prima dei 62 anni ad aliquota piena a condizione che la pensione di base risulti da lunga carriera lavorativa o da incapacità permanente.
Il regime unificato Agirc-Arrco ha istaurato, il 1° gennaio 2019, un dispositivo di maggiorazione/minorazione temporanea dell'importo della pensione destinato ad incoraggiare il proseguimento dell'attività al di là dell'età di maturazione dei requisiti per accedere alla pensione ad aliquota piena.
Tale dispositivo si applica solamente alle persone nate dal 1° gennaio 1957 in poi che soddisfino le condizioni per accedere alla pensione Agirc-Arrco ad aliquota piena dopo il 1° gennaio 2019.
Le tre situazioni di maggiorazione/minorazione sono:
L'importo lordo della pensione integrativa è calcolato come segue:
L'importo della pensione è proporzionale ai redditi da lavoro dell'insieme della carriera e non solo, come nel regime di base, ai redditi dei 25 anni migliori.
Esistono due maggiorazioni sulla base dei figli:
Chi possiede i requisiti per ottenere tutt'e due i tipi di maggiorazione riceve la maggiorazione più elevata.
Ulteriori informazioni: www.agirc-arrco.fr
Il coniuge superstite, o l'ex coniuge superstite, non risposato, possono usufruire di una pensione di reversibilità. Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.
Requisiti d'età:
Contrariamente al regime di base, la pensione di reversibilità non è subordinata a requisiti reddituali.
L'importo della pensione ammonta al 60% dei diritti acquisiti nel regime dal coniuge deceduto.
Nel regime Agirc-Arrco l'orfano di entrambi i genitori può percepire una pensione di reversibilità:
L'orfano può percepire una pensione a titolo di entrambi i genitori.
Se la morte dell'ultimo genitore è sopravvenuta in data non precedente al 1° gennaio 2019, l'importo della pensione di reversibilità per gli orfani Agirc-Arrco è pari al 50% dell'importo spettante per un genitore o per entrambi.
Se la morte dell'ultimo parente è sopravvenuta in data precedente al 1° gennaio 2019: