Il regime francese di protezione sociale III - Pensione

2024

In Francia la pensione di base è integrata, per i dipendenti del settore privato, dalla pensione complementare obbligatoria Agirc-Arrco, ugualmente basata sul meccanismo della ripartizione.

A - Regime di base

Le pensioni di base del regime generale sono erogate dai seguenti enti:

1 - Diritto dell'assicurato

a) Età pensionabili

La pensione tra 62 e 64 anni (età pensionabile)

L'età pensionabile varia dai 62 ai 64 anni, a seconda dell'anno di nascita. Per i nati tra il 1955 e il 31 agosto 1961 è fissata a 62 anni. Per le generazioni successive aumenta di 3 mesi ogni anno:

Età minima pensionabile
Data di nascita Età pensionabile
1° gennaio 1955 - 31 agosto 1961 62 anni
1° settembre 1961 - 31 dicembre 1962 62 anni e 3 mesi
1962 62 anni e 6 mesi
1963 62 anni e 9 mesi
1964 63 anni
1965 63 anni e 3 mesi
1966 63 anni e 6 mesi
1967 63 anni e 9 mesi
dal 1968 in poi 64 anni

Per accedere alla pensione ad aliquota massima sin dall'età pensionabile, occorre aver maturato un certo numero di trimestri contributivi, variabile a seconda dell'anno di nascita. Se l'anzianità contributiva è inferiore, l'importo della pensione è definitivamente ridotto (decurtazione).

La pensione a 67 anni (età dell'aliquota piena automatica)

Dai 67 anni in poi, l'aliquota per il calcolo della pensione è quella piena (50%), indipendentemente dal numero di trimestri.

b) Calcolo della pensione (carriera solo nel regime generale)

L'importo della pensione dipende da tre elementi:

  • reddito medio annuo (R.A.M.): il reddito medio annuo rappresenta gli stipendi lordi sui quali sono stati versati i contributi. Lo stipendio medio annuo è calcolato sulla base dei 25 anni migliori della carriera;
  • aliquota di liquidazione: l'aliquota massima del 50% è modificata da un coefficiente di minorazione determinato in funzione del numero di trimestri mancanti per usufruire dell'aliquota piena, prendendo in considerazione l'anzianità assicurativa e l'età; viene scelto l'importo più favorevole per l'interessato. L'aliquota minima è fissata al 37,5%;
  • anzianità assicurativa, inclusi i periodi equiparati: permette di determinare l'aliquota di liquidazione della pensione tra l'età pensionabile e l'età di attribuzione automatica dell'aliquota piena. L'aliquota piena del 50% è data dall'anzianità assicurativa (tra i 166 e i 172 trimestri, a seconda dell'anno di nascita), dall'età (67 anni per i nati dal 1955 in poi) oppure dall'appartenenza ad una specifica categoria (inabili al lavoro o disabili con incapacità permanente pari almeno al 50%, titolari di pensione di invalidità, operaie madri di famiglia o reduci e prigionieri di guerra).

La determinazione dell'aliquota di liquidazione della pensione dipende dall'anzianità assicurativa, la quale include i periodi convalidati a titolo di contributi nei vari regimi di base in vigore sul territorio francese (articolo L. 351–1 del Codice della Sécurité
Sociale
) e i periodi assimilati a periodi assicurativi. Si tratta di periodi d'assenza dal lavoro per: malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, servizio militare, disoccupazione, ecc.

Periodi lavorativi compiuti all'estero

I periodi di attività lavorativa compiuti all'estero in uno Stato legato alla Francia da un accordo di sicurezza sociale possono, a determinate condizioni, essere contabilizzati per determinare l'aliquota di liquidazione della pensione.

Per la normativa francese, i periodi di attività lavorativa compiuti all'estero prima del 1° aprile 1983 che possono, o avrebbero potuto, essere riscattati, sono inclusi nel calcolo in quanto periodi equiparati per determinare l'aliquota di liquidazione della pensione a partire dall'età pensionabile (articolo R. 351-4 del codice della Sécurité Sociale).

Età pensionabile all'estero: in Europa e al di fuori dell'Europa.

L'anzianità assicurativa rappresenta l'anzianità assicurativa reale nel regime pensionistico (periodi contributivi e periodi assimilati). Nel corso delle riforme, l'anzianità assicurativa richiesta per ottenere l'aliquota piena della pensione è andata aumentando progressivamente:

Data di nascita Numero trimestri richiesti per ottenere l'aliquota piena
1958 - 1960 167
Dallo 01/01/1961 al 31/08/1961 168
Dallo 01/09/1961 al 31/12/1962 169
1963 170
1964 171
Dal 1965 in poi 172

Per esempio, per un assicurato nato nel 1962, la formula di calcolo della pensione è:

  • Reddito medio annuo (25 anni migliori) × aliquota (tra il 37,5 e il 50%) × anzianità assicurativa nel regime generale / 169 trimestri (anzianità assicurativa massima contabilizzata per la generazione del 1962).
La pensione anticipata

È possibile andare in pensione prima dell'età pensionabile senza applicazione del coefficiente di minorazione, nei seguenti casi:

  • Pensione per incapacità permanente o per gravosità del lavoro
    La pensione per incapacità permanente dovuta a malattia professionale o infortunio sul lavoro permette ai lavoratori di andare in pensione a 60 anni e di usufruire dell'aliquota piena, indipendentemente dall'anzianità assicurativa. A seconda della percentuale di incapacità le situazioni possibili sono:
    • Malattia professionale: grado d'incapacità permanente pari o superiore al 20%.
    • Infortunio sul lavoro: grado d'incapacità permanente pari o superiore al 20% e lesioni identiche a quelle indennizzate per malattia professionale.
    • Se il grado d'incapacità permanente è inferiore al 20% ma pari almeno al 10%, il lavoratore deve essere stato esposto per almeno 17 anni a fattori di rischio professionale. L'incapacità permanente deve essere direttamente legata all'esposizione ai fattori di rischio professionale. Il tempo di esposizione può essere stato compiuto in tutti i sistemi pensionistici di base in Francia e negli Stati dell'Unione Europea. L'esposizione a fattori di rischio durante la vita professionale permette di cumulare punti sul conto professionale di prevenzione.
  • Pensione per lunga carriera, che offre la possibilità di andare in pensione tra i 58 e i 63 anni a condizione di aver maturato il minimo previsto per l'anzianità assicurativa e contributiva e di aver iniziato a lavorare molto giovani (tra i 16 e i 21 anni). I requisiti di anzianità assicurativa variano a seconda dell'anno di nascita, dell'età al pensionamento e dell'età in cui si è cominciata l'attività lavorativa.
  • Pensione per disabilità, che consente al lavoratore di andare in pensione tra i 55 e i 59 anni, a condizione di poter dimostrare un'incapacità permanente di almeno il 50% o di essere stato riconosciuto lavoratore disabile prima del 31 dicembre 2015, a patto di aver maturato un dato numero di trimestri durante il periodo di disabilità (che varia a seconda dell'anno di nascita e dell'età prevista di pensionamento).
La pensione ad aliquota minorata (decurtazione)

A coloro che chiedono la liquidazione della pensione di vecchiaia senza aver maturato l'anzianità necessaria per ottenere una pensione ad aliquota piena (50%), viene applicata una una decurtazione, ovvero un'aliquota minorata. Il coefficiente di minorazione è calcolato in funzione del numero di trimestri mancanti e della generazione alla quale appartiene l'assicurato: l'1,25% per i nati dal 1953 in poi (il che equivale ad una diminuzione dello 0,625 per ogni trimestre mancante applicata all'aliquota piena del 50%). La definizione della pensione con applicazione della decurtazione è definitiva.

Trimestri
mancanti
Aliquota
pensione
1 49,375 %
2 48,750 %
3 48,125 %
4 47,500 %
5 46,875 %
6 46,250 %
7 45,625 %
8 45,000 %
9 44,375 %
10 43,750 %
11 43,125%
12 42,500%
13 41,875%
14 41,250%
15 40,625%
16 40,000%
17 39,375%
18 38,750 %
19 38,125 %
20 o di più 37,500 %
Bonus della pensione (prolungamento dell'attività oltre l'età pensionabile)

Coloro che abbiano maturato, all'età pensionabile, la durata assicurativa richiesta per ottenere la liquidazione della pensione ad aliquota piena (50%) e continuino a lavorare, godono di una maggiorazione di pensione.

Vengono applicate aliquote diverse a seconda del momento in cui sono stati maturati i periodi lavorativi. Per i periodi posteriori al 1° gennaio 2009 l'aliquota di maggiorazione è fissata all'1,25% per ogni trimestre supplementare.

c) Maggiorazione dell'anzianità assicurativa

Maggiorazione per figli

I genitori possono usufruire della maggiorazione dell'anzianità assicurativa fino a 8 trimestri per ogni figlio:

  • 4 trimestri a titolo della maternità (90 giorni di indennità giornaliere convalidano un trimestre) o dell'adozione,
  • 4 trimestri a titolo dell'educazione del figlio, durante i 4 anni successivi alla nascita o all'adozione.

Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2010, i trimestri di maggiorazione per adozione possono essere spartiti tra i genitori. Quanto ai trimestri contributivi per educazione, 2 dei 4 trimestri “educazione” maturati per ogni figlio vengono attribuiti automaticamente alla madre; gli altri 2 possono essere attribuiti o alla madre o al padre. Il beneficiario delle maggiorazioni o la divisione dei trimestri tra i genitori devono essere dichiarati entro i 6 mesi dal quarto compleanno o dal quarto anniversario d'adozione tramite il modulo di dichiarazione.

Maggiorazione per figli disabili

Per far crescere un figlio affetto da incapacità permanente all'80%, beneficiario di assegno per l'educazione del figlio disabile (AEEH) o di prestazione compensatoria dell'handicap (PCH), può essere concessa una maggiorazione al massimo di 8 trimestri.

Posticipazione della data di pensionamento

L'assicurato che abbia compiuto l'età pensionabile ad aliquota piena (67 anni) senza aver maturato l'anzianità assicurativa richiesta (a seconda dell'anno di nascita) per ottenere una pensione ad aliquota piena (nell'insieme dei sistemi pensionistici di base)  può continuare a svolgere attività lavorativa posticipando il pensionamento, per aumentare l'anzianità assicurativa. L'anzianità assicurativa sarà allora maggiorata del 2,5% per ogni trimestre supplementare.

d) Maggiorazione dell'importo della pensione

La pensione può subire varie maggiorazioni.

  • Maggiorazione per figli: colui che abbia allevato tre figli per almeno nove anni prima del loro 16° compleanno usufruisce di una maggiorazione del 10% dell'importo della pensione di vecchiaia. La maggiorazione per figli è concessa a ciascun genitore titolare di pensione di vecchiaia.
  • La maggiorazione per coniuge a carico non è più attribuita dal 1° gennaio 2011. Per le persone che ne usufruivano prima di tale data e che posseggono ancora i requisiti per l'attribuzione essa continua ad essere erogata (€ 609,80 / anno).
  • La maggiorazione per l'assistenza di terzi viene erogata ai titolari di una pensione di vecchiaia sostituitasi ad una pensione d'invalidità ed ai titolari di pensione di vecchiaia per inabilità al lavoro, o revisionata per inabilità al lavoro, che posseggano i requisiti per il diritto alla maggiorazione prima dell'età di acquisizione dell'aliquota piena (67 anni). Per ottenere tale maggiorazione deve essere necessaria l'assistenza di terzi per l'espletamento degli atti della vita quotidiana. Dal 1° aprile 2024 l'importo è pari a € 1.266,60 al mese.
  • Il bonus (surcote): Gli assicurati che lavorino oltre l'età che dà accesso automaticamente alla pensione ad aliquota piena avendo già maturato, nell'insieme dei sistemi pensionistici di base, l'anzianità assicurativa richiesta per ottenere una pensione ad aliquota piena, possono continuare a lavorare per aumentare l'importo della pensione. Ad ogni trimestre maturato al di là dell'età di pensionamento e dell'anzianità assicurativa richiesta per accedere alla pensione ad aliquota piena, la pensione viene maggiorata dell'1,25% a trimestre entro il limite di 4 all'anno).
  • Il buono genitoriale (surcote parentale) : Maggiorazione della pensione di base dell'1,25% per ogni trimestre lavorativo supplementare per i nati dal 1964 in là, entro il limite del 5%. La maggiorazione si applica a chi ha già maturato i trimestri sufficienti per la liquidazione della pensione all'aliquota piena e ha già avuto almeno un trimestre di maggiorazione per figli.

e) Importi minimi e massimi della pensione

[1] Francia “metropolitana” (europea), Guadalupa, Martinica, Guyana, la Riunione, San Martino, San Bartolomeo : per almeno 9 mesi all'anno. Un anno per Mayotte.

  • Il minimo contributivo viene concesso agli assicurati:
    • che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia di base del regime generale ad aliquota piena;
    • che abbiano ottenuto tutte le varie pensioni, di base ed integrative,
    • le cui pensioni non superino, per l'importo (riunendo pensioni di base e integrative, del settore privato e del pubblico) l'importo di € 1.394,86 al mese (importo applicato a decorrere dal 1° novembre 2024).

L'importo è fissato a € 733,03 al mese, cui possono aggiungersi integrazioni legate all'anzianità assicurativa o ad altri fattori. In ogni caso, il minimo non può innalzare l'importo totale delle pensioni dirette (di base o integrative) al di sopra di un dato importo mensile, ovvero € 1.394,86 dal 1° novembre 2024).

L'importo della pensione di vecchiaia di base non può oltrepassare il 50% del tetto della Sécurité Sociale francese (€ 1.932 al mese nel 2024).

f) Multipensionati : la definizione unica dei sistemi pensionistici detti “allineati” sulle regole di calcolo del regime generale (Lura)

In vigore dal 1° luglio 2017, la Lura non si applica:

  • agli assicurati che abbiano ottenuto prima di tale data una delle loro pensioni dello stesso tipo in uno dei sistemi pensionistici “allineati”,
  • ai coltivatori diretti, ai liberi professionisti, ai sistemi pensionistici speciali che non fanno parte dei “regimi allineati”,
  • ai nati prima del 1953.

La riforma delle pensioni del 20 gennaio 2014 ha instaurato il dispositivo della definizione unica delle pensioni (liquidation unique des retraites, Lura) per le persone che abbiano appartenuto ad almeno due dei seguenti regimi pensionistici detti “allineati”:

  • il regime generale dei dipendenti (RG),
  • il regime dei dipendenti agricoli (SA),
  • l'ex regime degli autonomi (artigiani, commercianti, industriali).

Non si applica la “definizione unica” se il lavoratore è stato iscritto all'ex regime previdenziale degli autonomi (RSI) e rientra nell'ambito di un accordo internazionale che non comprende gli autonomi.

La Lura permette a tali persone, chiamate anche “multipensionati”, di fare una sola domanda di pensionamento e di ricevere una sola pensione (invece di varie pensioni come in passato).

L'assicurato può chiedere la pensione a uno qualunque degli enti presso i quali ha versato contributi, i quali enti si scambiano gli elementi necessari all'istruzione della pratica e al calcolo della pensione.

Il sistema pensionistico competente per il calcolo e l'erogazione della pensione è, in linea di principio, l'ultimo al quale l'assicurato era iscritto. Tuttavia, derogano a tale principio delle regole di priorità: per esempio, se per ultimo l'assicurato era iscritto, contemporaneamente, a due “regimi allineati”, oppure se era appartenuto per ultimo ad un sistema pensionistico non incluso nel sistema “Lura”.

La pensione unica viene calcolata e pagata come se l'assicurato fosse stato iscritto ad uno solo dei sistemi pensionistici.

Formula di calcolo

  • Pensione = Reddito medio annuo × aliquota × anzianità assicurativa maturata / anzianità assicurativa massima contabilizzata.
  • Reddito medio annuo: somma di stipendi e redditi medi dei 25 migliori anni, per l'insieme dei sistemi pensionistici “allineati”. Tale somma non deve eccedere l'importo del tetto annuo della Sécurité Sociale francese in vigore durante l'anno considerato.
  • Aliquota: tra il 37,5 e il 50%. Quando l'aliquota è determinata in funzione dell'anzianità assicurativa, si tiene conto sia dell'anzianità assicurativa che dei periodi equiparati maturati nei regimi allineati interessati oltreché negli altri regimi obbligatori presso i quali l'assicurato è stato iscritto. Il numero di trimestri maturati nei sistemi pensionistici di cui sopra non può essere superiore a quattro per anno civile.
  • Anzianità assicurativa maturata: insieme dei trimestri maturati nei regimi pensionistici allineati interessati (massimo di 4 trimestri per anno civile).

2 - Diritti dei superstiti

Il coniuge superstite può percepire una pensione di reversibilità o un assegno di vedovanza, corrispondente ad una parte della pensione che l'assicurato deceduto percepiva o avrebbe potuto percepire.

Sia la pensione di reversibilità che l'assegno di vedovanza vengono erogati dai seguenti enti:

  • le casse (regionali) di assicurazione per la pensione e di salute sul lavoro (CARSAT),
  • la cassa nazionale di assicurazione vecchiaia d'Île-de-France (nella regione parigina),
  • le casse generali di sicurezza sociale - CGSS (nei dipartimenti francesi d'oltremare),
  • la CSS a Mayotte.

a) Pensione di reversibilità

Destinata ai coniugi o agli ex coniugi superstiti2, la sua attribuzione non è automatica ma subordinata a requisiti anagrafici e reddituali:

  • il coniuge superstite o l'ex coniuge divorziato devono avere compiuto 55 anni;
  • i redditi personali del coniuge superstite o dell'ex coniuge divorziato e quelli del nuovo nucleo familiare in caso di nuovo matrimonio, di PACS [Patto Civile di Solidarietà] o di convivenza more uxorio non devono oltrepassare un determinato tetto (€ 24.232 all'anno per una persona che viva da sola).

Se il coniuge morto si era sposato più volte, la pensione di reversibilità viene divisa fra i coniugi superstiti in misura proporzionale agli anni di matrimonio.

L'importo della pensione di reversibilità non può superare il 54% dell'importo della pensione percepita dall'assicurato o che l'assicurato avrebbe potuto percepire.

L'importo non può essere inferiore a € 348 (importo minimo gennaio 2024) se il coniuge o ex coniuge deceduto aveva maturato 60 trimestri nel regime generale. Se aveva maturato meno di 60 trimestri, l'importo minimo viene ridotto in proporzione.

Qualora il coniuge superstite abbia a carico almeno un figlio di età inferiore ai sedici anni e non percepisca una pensione diretta, può venire attribuita una maggiorazione per figlio a carico pari a € 110,16 al mese (gennaio 2024).

Inoltre, l'importo della pensione è maggiorato del 10% se il titolare ha allevato almeno tre figli.

Il beneficiario che, avendo maturato l'età richiesta per la pensione ad aliquota piena, abbia fatto valere il proprio diritto ad una pensione, può godere di una maggiorazione dell'11,1% dell'importo della pensione di reversibilità a condizione che il totale delle sue pensioni non superi € 976,23 al mese (gennaio 2024).

2 Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.

b) Assegno di vedovanza

L'assegno di vedovanza può essere erogato per due anni ad ogni persona di età inferiore ai 55 anni:

  • i cui redditi dei tre mesi civili che precedono la domanda non superino € 2.616,825 (gennaio 2024).
  • il cui coniuge abbia versato contributi all'assicurazione vecchiaia per almeno 3 mesi (consecutivi o meno) durante l'anno precedente la morte.

L'importo dell'assegno di vedovanza ammonta a € 697,82 al mese (gennaio 2024).

Maggiori informazioni sul, sito dell'Assicurazione Pensione (Assurance Retraite).

c) Orfani

Gli orfani di entrambi i genitori possono percepire una pensione di orfano (morte sopraggiunta non prima del 1° settembre 2023) per ognuno dei due genitori. La pensione di orfano corrisponde al 54% della pensione principale del defunto. In presenza di più orfani, la somma delle pensioni attribuite non può oltrepassare la pensione principale che riceveva il defunto (eventualmente, divisione in parti uguali tra i beneficiari).

La pensione di orfani viene erogata fino all'età di 21 anni. L'erogazione può essere prolungata, entro il limite di 4 anni, se i redditi lavorativi del beneficiario non oltrepassano il 55% dello SMIC. Per le persone affette da un handicap, essa può essere erogata senza limiti di età (sempre a determinate condizioni reddituali).

B - Sistemi pensionistici complementari obbligatori

La pensione integrativa è obbligatoria per tutti i dipendenti assoggettati, a titolo obbligatorio, all'assicurazione vecchiaia del regime generale della sicurezza sociale.

Per i dipendenti del settore privato, essa è gestita dal regime Agirc-Arrco, nato dalla fusione, il 1° gennaio 2019, dei due regimi Arrco (Associazione per il regime pensionistico complementare dei subordinati) per l'insieme dei dipendenti e Agirc (Associazione generale degli istituti pensionistici del personale quadro) per i quadri.

Il sistema è detto “a ripartizione”, come la pensione di base: i contributi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro permettono di pagare immediatamente le pensioni agli attuali pensionati.

Funziona a punti: ogni anno, i contributi vengono trasformati in punti pensione, i quali alimentano un conto individuale. Per conoscere l'importo della pensione occorre moltiplicare il numero di punti per il valore del punto fissato ogni anno.

1 - Contributi

I contributi della pensione integrativa vengono calcolati sugli elementi di retribuzione che costituiscono l'imponibile contributivo della Sécurité Sociale. Dal 1° gennaio 2019 il nuovo regime Agirc-Arrco prevede un imponibile contributivo che comporta due fasce retributive. Ad ogni fascia viene applicata un'aliquota contributiva, a sua volta divisa tra il datore di lavoro (60%) ed i dipendenti (40%).

Imponibile Aliquota lavoratore Aliquota datore di lavoro Totale Aliquota di calcolo dei punti
Fascia 1: tra € 0 e 3.864 (1 volta il tetto mensile della Sécurité Sociale) 3,15% 4,72% 7,87% 6,2%
Fascia 2: tra € 3.864 e 30.912 (8 volte il tetto massimo mensile della Sécurité Sociale) 8,64% 12,95% 21,59% 17%

Fascia 1: fino al tetto della Sécurité Sociale

  • Aliquota contributiva = aliquota di calcolo dei punti x aliquota di applicazione.
  • 7,87% = 6,20% x 127%

Fascia 2: compresa tra 1 e 8 volte il tetto massimo della Sécurité Sociale:

  • Aliquota contributiva = aliquota di calcolo dei punti x aliquota di applicazione.
  • 21,59% = 17% x 127%

L'aliquota di applicazione corrisponde all'aliquota contributiva contrattuale (o aliquota di calcolo dei punti) moltiplicata per 127%. I punti attribuiti ai lavoratori a fronte dei contributi pagati (parte a carico del lavoratore + parte a carico del datore di lavoro) vengono calcolati sui contributi che risultano dall'applicazione dell'aliquota di calcolo dei punti. L'eccedente contributivo prodotto dall'aliquota di applicazione contribuisce al finanziamento del regime Agirc-Arrco.

Il valore d'acquisto del punto pensione viene fissato ogni anno. Esso permette di determinare il numero di punti ottenuti durante l'anno.

Valore del prezzo di acquisto del punto Agirc-Arrco nel 2024: € 19,6321

Vengono prelevate ancora altre contribuzioni, due o tre, a seconda che il lavoratore sia o non sia quadro:

  • CEG: contribuzione di equilibrio generale, destinata a compensare le spese dei pensionamenti prima dei 67 anni,
  • CET: contribuzione di equilibrio tecnico che si applica ai dipendenti con stipendio superiore al tetto massimo della Sécurité Sociale,
  • Apec (Associazione per l'occupazione del personale quadro).

Vedasi anche: tabella delle aliquote e dei massimali contributivi di sicurezza sociale

2 - Acquisizione dei punti

Le pensioni integrative vengono calcolate in punti.

Per determinare i punti vengono presi in considerazione non solo i punti acquisiti grazie ai contributi ma anche quelli attribuiti senza versamento di contributi, cioè:

  • periodi lavorativi anteriori all'applicazione del sistema pensionistico,
  • periodi di inabilità al lavoro di durata superiore ai 60 giorni consecutivi per i quali l'interessato ha percepito indennità giornaliere per malattia, maternità o per infortuni sul lavoro,
  • periodi di percezione di pensione d'invalidità,
  • periodi di percezione di indennità di disoccupazione.

A determinate condizioni, si possono acquisire punti per gli studi superiori e gli anni incompleti: per ogni anno di studio superiore o ogni anno incompleto si possono acquisire 140 punti, entro il limite di 3 anni.

Entrano nel computo dei punti pensione tre elementi: l'imponibile contributivo, l'aliquota di calcolo dei punti e il prezzo del punto.

Numero di punti = Imponibile previdenziale × Aliquota di calcolo dei punti / Prezzo di acquisto del punto

3 - Definizione della pensione

Età

La possibilità di avere una pensione integrativa ad aliquota piena è concessa:

  • a chi abbia compiuto l'età pensionabile (tra i 62 anni e i 64 anni) e maturato il numero di trimestri richiesto per la pensione di base ad aliquota piena (a seconda dell'anno di nascita).
  • a chi abbia compiuto 67 anni, a prescindere dall'anzianità lavorativa.

È possibile usufruire della pensione integrativa ad aliquota piena prima dell'età pensionabile a condizione che la pensione di base risulti da lunga carriera lavorativa o da incapacità permanente.

Importo

Il regime unificato Agirc-Arrco ha istaurato, il 1° gennaio 2019, un dispositivo di maggiorazione/minorazione temporanea dell'importo della pensione destinato ad incoraggiare il proseguimento dell'attività al di là dell'età di maturazione dei requisiti per accedere alla pensione ad aliquota piena.

Tale dispositivo si applica solamente alle persone nate dal 1° gennaio 1957 in poi che soddisfino le condizioni per accedere alla pensione Agirc-Arrco ad aliquota prima del 1° dicembre 2023.

In seguito all'innalzamento dell'età pensionabile, il dispositivo di minorazione temporanea non si applica alle pensioni liquidate dal 1° dicembre 2023 in poi.

Quanto al dispositivo di maggiorazione temporanea, non è applicabile ai nati il 1° settembre 1961 o dopo la cui pensione di base abbia decorrenza il 1° dicembre 2023 o dopo.

La minorazione o maggiorazione temporanea si applica alle pensioni con decorrenza fissata prima del 1° dicembre 2023. Dal 1° aprile 2024 in poi, le minorazioni e le maggiorazioni cesseranno di essere applicate alla totalità delle pensioni.

L'importo lordo della pensione integrativa è calcolato come segue:

  • Importo annuale lordo della pensione = Totale dei punti × Valore del punto × Maggiorazione o minorazione, a seconda della situazione
  • Dal 1° novembre 2024 il valore del punto Agirc-Arrco è di € 1,4386.

L'importo della pensione è proporzionale ai redditi da lavoro dell'insieme della carriera e non solo, come nel regime di base, ai redditi dei 25 anni migliori.

4 - Maggiorazioni per carichi di famiglia

Esistono due maggiorazioni sulla base dei figli:

  • la maggiorazione per coniuge a carico,
  • la maggiorazione per almeno 3 figli nati o allevati.

Le due maggiorazioni non sono cumulabili: chi possiede i requisiti per ottenere entrambe riceve la maggiorazione più elevata. Se si tratta della maggiorazione per figli a carico, il confronto ha luogo ogni volta che un figlio cessa di essere a carico. All'esaurirsi dell'erogazione della maggiorazione per figli a carico è possibile accedere alla maggiorazione per almeno 3 figli nati o allevati.

Entrambi i genitori possono usufruire delle maggiorazioni sulla pensione integrativa.

Le maggiorazioni per figli Agirc-Arrco vengono calcolate sui contributi maturati, senza prendere in considerazione eventuali coefficienti di minorazione definitiva.

Ulteriori informazioni: www.agirc-arrco.fr

5 - Pensione di reversibilità

Quando muore un lavoratore dipendente o un pensionato, una parte della sua pensione integrativa può essere erogata ad uno o più beneficiari, chiamati “aventi causa” (ayants droit).

I beneficiari della pensione di reversibilità sono: coniuge o vedovo/a, ex coniuge o ex coniugi, orfani di entrambi i genitori.

Contrariamente al regime di base, la pensione di reversibilità non è subordinata a requisiti reddituali.

Coniuge superstite

Il coniuge superstite, o l'ex coniuge superstite, non risposato, possono usufruire di una pensione di reversibilità. Né il Pacs né la convivenza more uxorio permettono di accedere alla pensione di reversibilità.

Requisiti anagrafici:

  • nessun requisito anagrafico se, al momento della morte dell'assicurato, il superstite ha due figli a carico (di età inferiore ai 18 anni, o ai 25 anni se studenti, apprendisti o iscritti a France Travail che non percepiscano indennità di disoccupazione - nessun requisito anagrafico in caso di invalidità certificata prima dei 21 anni) oppure se è invalido (grado d'incapacità pari almeno a 2/3),
  • dai 55 anni in poi se la morte del lavoratore o del pensionato è sopravvenuta dal 1° gennaio 2019 in poi,
    Se la morte è sopravvenuta prima del 1° gennaio 2019, si applicano i requisiti anagrafici previsti dai precedenti regimi Agirc e Arrco:
    • Dai 55 anni in poi per la pensione di reversibilità Arrco se la morte del dipendente o del pensionato è sopravvenuta dal 1° luglio 1996 in poi,
    • Dai 60 anni in poi per la pensione di reversibilità Agirc se la morte del dipendente o del pensionato è sopravvenuta dal 1° marzo 1994 in poi. L'età può essere anticipata a 55 anni: in tale caso, la pensione di reversibilità Agirc viene minorata, salvo se l'interessato percepisce una pensione di reversibilità del regime di base.

L'importo della pensione ammonta al 60% dell'importo maturato nel sistema pensionistico dal coniuge deceduto.

Pensione di reversibilità = Totale dei punti del pensionato o del dipendente deceduto × valore del punto × 60%

Orfani

Nel regime Agirc-Arrco può percepire la pensione di reversibilità solo l'orfano di entrambi i genitori:

  • se ha meno di 21 anni alla data della morte dell'ultimo genitore,
  • o se ha meno di 25 anni ed è a carico dell'ultimo genitore al momento del decesso,
  • oppure, senza limiti di età, se è stato riconosciuto invalido prima dei 21 anni, a prescindere dall'età al momento del decesso.

La pensione di reversibilità viene soppressa quando l'orfano compie 21 o 25 anni (o ancora prima di tale età se non è più studente, apprendista o disoccupato in cerca di lavoro senza indennità di disoccupazione) oppure se non è più invalido o è stato oggetto di adozione legittimante.

L'orfano può percepire una pensione a titolo di entrambi i genitori.

Se la morte dell'ultimo genitore è sopravvenuta dopo il 1° gennaio 2019, l'importo della pensione di reversibilità per gli orfani Agirc-Arrco è pari al 50% dell'importo spettante per un genitore o per entrambi.

Se la morte dell'ultimo parente è sopravvenuta in data precedente al 2019:

  • Pensione di reversibilità Arrco per gli orfani: il 50% dell'importo spettante.
  • Pensione di reversibilità Agirc per gli orfani: il 30% dell'importo spettante.

    Ulteriori informazioni: www.agirc-arrco.fr