Il sistema francese d'assicurazione contro la disoccupazione si fonda su negoziati tra le parti sociali (organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti, nazionali e interprofessionali), seguiti dalla stipulazione di una convenzione.
I poteri pubblici ratificano in seguito la convenzione, se essa è conforme alla normativa in vigore. Solo tale ratifica la rende ufficialmente applicabile.
L'assicurazione disoccupazione si applica nella Francia “metropolitana” (europea), nei dipartimenti francesi d'oltremare oltreché a Saint-Pierre e Miquelon, San Bartolomeo, San Martino e nel Principato di Monaco. Non si applica a Mayotte, che gode di regime specifico.
Il funzionamento del pubblico servizio dell'occupazione si articola, con l'insieme delle parti sociali, intorno a due strutture: l'Unione nazionale interprofessionale per l'occupazione nell'industria e nel commercio (UNEDIC), gestita dalle parti sociali che continuano ad amministrare il regime di assicurazione disoccupazione ed a fissare le modalità d'indennizzo, e il “Pôle emploi”* (Polo occupazione). Il Pôle emploi ha l'obiettivo di concentrare in uno stesso luogo tutti gli aiuti per trovare lavoro: sportelli di accoglienza, orientamento, formazione, collocamento delle persone in cerca d'occupazione ed erogazione di reddito sostitutivo.
* Dal 1° gennaio 2024, Pôle emploi diventa France Travail (Francia Lavoro).
Il finanziamento dell'assicurazione disoccupazione è garantito dai contributi calcolati in base allo stipendio entro il limite di quattro volte il tetto mensile della Sécurité Sociale, ovvero € 14.664 nel 2023. Dal 2019 sono solo i datori di lavoro a versare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione: i contributi a carico dei lavoratori sono stati soppressi, eccetto per i lavoratori a chiamata dello spettacolo, i lavoratori del Principato di Monaco e alcuni lavoratori espatriati. Lo Stato partecipa al finanziamento dell'assicurazione disoccupazione, in sostituzione dei contributi da parte dei lavoratori, soppressi.
I contributi per la disoccupazione vengono erogati all'ente di riscossione competente per l'istituzione da cui dipendono i lavoratori: l'Urssaf nella Francia europea (o “metropolitana”), la Cassa Generale di Sicurezza Sociale (CGSS) nei dipartimenti d'oltremare della Francia (DOM).
Tuttavia, per i lavoratori espatriati al di fuori dell'Unione Europea e i lavoratori a chiamata dello spettacolo, i contributi dell'assicurazione disoccupazione li riscuote Pôle emploi.
Il regime si applica a tutti i dipendenti delle imprese che entrano nel campo d'applicazione territoriale della convenzione.
Sono 7 i requisiti per usufruire delle prestazioni di disoccupazione (Sussidio per il ritorno all'occupazione - ARE):
Le indennità di disoccupazione possono essere soppresse in caso di inadempimento degli obblighi dei beneficiari:
Il periodo di radiazione dura tra uno e quattro mesi, a seconda del tipo di inadempimento, e può essere definitivo in caso di dichiarazioni mendaci.
Le indennità di disoccupazione sono soggette alla contribuzione sociale generalizzata (CSG) e alla contribuzione per il rimborso del debito sociale (CRDS).
Sull'importo lordo dell'indennità giornaliera viene inoltre operato un prelievo del 3% dello SJR. Destinato al finanziamento delle pensioni integrative di coloro che usufruiscono dell'assicurazione disoccupazione, tale prelievo non può avere l'effetto di ridurre l'indennità giornaliera al di sotto di € 31,59.
Il sussidio per il ritorno all'occupazione (ARE) garantisce un reddito sostitutivo ai dipendenti involontariamente privati di lavoro che ne soddisfino i requisiti.
L'importo dell'ARE viene calcolato, in parte, in base allo stipendio giornaliero di riferimento (SJR). Dal 1° ottobre 2021 l'SJR è costituito dalle retribuzioni lorde per le quali l'interessato ha versato contributi nei 24 mesi civili che precedono la fine del rapporto di lavoro (36 mesi per le persone che abbiano compiuto 53 anni). Il calcolo è il seguente:
SJR = Importo totale retribuzioni / Numero totale giorni civili (lavorati e non lavorati)* durante il periodo di riferimento
*I giorni non lavorati contabilizzati sono limitati al 75% del totale giorni lavorati.
L'importo giornaliero dell'ARE è pari all'importo più elevato fra:
Detto importo non deve essere inferiore ad € 31,59 (importo dal 1° luglio 2023) né superiore al 75% dello SJR.
Dal 1° luglio 2021 l'indennità di disoccupazione dei disoccupati di età superiore ai 57 anni, il cui importo sia superiore ad € 91,02 * al giorno (il che corrisponde circa ad uno stipendio mensile lordo anteriore di € 4.500) è ridotta del 30% dal nono mese di indennizzo in poi, senza scendere al di sotto di una soglia minima di € 91,02 *.
Per le persone con data di fine del rapporto di lavoro posteriore al 1° dicembre 2021 l'indennità comincia a decrescere al settimo mese di indennizzo.
* Importo dal 1° luglio 2023.
L'indennizzo viene erogato il giorno successivo al periodo di attesa o al periodo di differimento o ai periodi di differimento.
Il periodo di attesa è di 7 giorni. Esso viene applicato ad ogni erogazione da parte dell'assicurazione disoccupazione, e si aggiunge eventualmente a:
La durata d'indennizzo corrisponde al periodo di riferimento incluso nel computo dell'SJE, ovvero al numero di giorni civili compresi tra il primo giorno del primo contratto e l'ultimo giorno dell'ultimo contratto identificati negli ultimi 24 mesi, oppure, nel caso delle persone che abbiano compiuto 53 anni, negli ultimi 36 mesi.
Dal 1° febbraio 2023 è entrato in funzione un nuovo dispositivo di modulazione della durata di indennizzo che dipende dalla situazione del mercato del lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con data posteriore al 1° febbraio 2023 (o la cui data di avvio della procedura di licenziamento è posteriore a tale data), la durata di indennizzo è ridotta del 25%, il che corrisponde all'applicazione di un coefficiente di riduzione della durata di indennizzo pari allo 0,75%.
Tuttavia:
In ogni caso la durata d'indennizzo non può eccedere:
In caso di congiuntura sfavorevole, le persone in cerca d'occupazione la cui prestazione stia per scadere possono (se gli restano meno di 30 giorni di prestazione) usufruire di un complemento per prestazione in scadenza. Al massimo, il complemento sarà di:
182 giorni per chi abbia meno di 53 anni, il che porterà la durata massima d'indennizzo a 730 giorni.
228 giorni per chi abbia 53 o 54 anni, il che porterà la durata massima d'indennizzo a 913 giorni.
273 giorni per chi abbia almeno 55 anni, il che porterà la durata massima d'indennizzo a 1.095 giorni.
La durata di indennizzo non può essere inferiore ai 6 mesi, ovvero 182 giorni civili. L'applicazione del coefficiente dello 0,75 non può abbassare la durata di indennizzo a meno di 182 giorni.
Sospensione della scadenza fino alla pensione ad aliquota piena
I beneficiari di 62 anni possono ottenere la sospensione della scadenza della prestazione fino alla liquidazione della pensione ad aliquota piena, a determinate condizioni. La prestazione decade all'età della pensione ad aliquota piena e al più tardi tra i 65 e i 67 anni, età alla quale viene attribuita la pensione ad aliquota piena, indipendentemente dal numero di trimestri.
Le condizioni sono:
percepire la prestazione all'età di 62 anni;
percepire la prestazione da almeno un anno;
non possedere i requisiti per la pensione ad aliquota piena;
aver maturato un'anzianità contributiva all'assicurazione disoccupazione pari a 12 anni, di cui un anno ininterrotto o 2 anni discontinui durante gli ultimi 5 anni;
aver maturato almeno 100 trimestri nell'assicurazione vecchiaia.
Dispositivo che permette, alle persone in cerca d'occupazione che percepiscono indennità di disoccupazione, di riprendere una o più attività, pur continuando a maturare requisiti ed allontanando la fine della prestazione in corso.
Per maturare nouvamente il diritto alla prestazione di disoccupazione, l'interessato deve aver lavorato almeno 910 ore o 130 giorni (ovvero circa 6 mesi) dall'ultima volta che ha perfezionato tale diritto. Il tutto una o più volte, a prescindere da quanto è durato il rapporto di lavoro e dal tipo di contratto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, interim). Il rapporto di lavoro deve essere concluso prima dell'esaurimento della prestazione.
Se l'ultimo contratto di lavoro si è concluso prima del 1° novembre 2019, il disoccupato deve aver lavorato almeno 150 ore (1 mese) per maturare nuovamente (“ricaricare”) il diritto alla prestazione.
Data fine contratto | Durata minima di lavoro per rinnovare il diritto a prestazioni |
---|---|
Prima del 01/11/2019 | 150 ore (1 mese) |
Tra il 01/11/2019 e il 31/07/2020 | 910 ore (6 mesi) |
Tra il 01/08/20 e il 30/11/21 | 610 ore (4 mesi) |
Dal 01/12/21 | 910 ore (6 mesi) |
A determinate condizioni, in alternativa ai diritti ricaricabili, la facoltà di scelta permette di scegliere l'indennità che deriva dall'ultimo periodo di lavoro senza aspettare l'esaurimento delle indennità non utilizzate di un precedente diritto a prestazioni di disoccupazione. Una tale occasione si può presentare quando il disoccupato, nel corso del periodo di indennizzo, riprende un'attività lavorativa retribuita meglio di quella sulla quale è basata l'indennità iniziale.
Se il disoccupato fa questa scelta, rinuncia definitivamente al beneficio delle indennità che gli rimanevano del diritto ARE maturato precedentemente, per percepire le nuove indennità dall'importo più elevato.
Maggiori informazioni, sito dell'UNEDIC
è possibile cumulare parzialmente il sussidio per il ritorno all'occupazione (ARE) con la retribuzione di un'attività lavorativa, a prescindere dal numero di ore di lavoro compiute in tale attività.
L'importo del sussidio erogato in caso di cumulo è calcolato nel seguente modo: Sussidio che spetta in assenza di attività - il 70% dello stipendio mensile lordo proveniente dalla nuova attività.
Tale importo ha tuttavia un tetto massimo: non deve oltrepassare lo stipendio giornaliero di riferimento (SJR).
Maggiori informazioni, sito dell'UNEDIC