NB: Per ulteriori informazioni sui numerosi cambiamenti relativi all'assicurazione disoccupazione dal 1° novembre 2019, sito dell'Unédic.
Il regime francese d'assicurazione contro la disoccupazione si fonda su negoziati tra le parti sociali (organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti nazionali e interprofessionali), seguiti dalla stipulazione di una convenzione.
I poteri pubblici ratificano in seguito la convenzione, se essa è conforme alla normativa in vigore. Solo tale ratifica la rende ufficialmente applicabile.
L'assicurazione disoccupazione si applica nella Francia “metropolitana” (europea), nei dipartimenti francesi d'oltremare oltreché a Saint-Pierre e Miquelon, San Bartolomeo, San Martino e nel Principato di Monaco. Non si applica a Mayotte, che gode di regime specifico.
Il funzionamento del pubblico servizio dell'occupazione si articola, con l'insieme delle parti sociali, intorno a due strutture: l'Unione nazionale interprofessionale per l'occupazione nell'industria e nel commercio (UNEDIC), gestita dalle parti sociali che continuano ad amministrare il regime di assicurazione disoccupazione ed a fissare le modalità d'indennizzo, e il “Pôle emploi” (Polo occupazione). Il Pôle emploi ha l'obiettivo di concentrare in uno stesso luogo tutte le prestazioni per aiutare a trovare lavoro: sportelli di accoglienza, orientamento, formazione, collocamento delle persone in cerca d'occupazione ed erogazione di reddito sostitutivo.
Il finanziamento dell'assicurazione disoccupazione è garantito dai contributi calcolati in base alla retribuzione entro il limite di quattro volte il tetto mensile della Sécurité Sociale, ovvero € 13.712 nel 2020. Dal 1° gennaio 2019 sono solo i datori di lavoro a versare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione: i contributi a carico dei lavoratori sono stati soppressi, eccetto per i lavoratori a chiamata dello spettacolo, i lavoratori monegaschi e alcuni lavoratori espatriati. Lo Stato partecipa al finanziamento dell'assicurazione disoccupazione, in sostituzione dei contributi da parte dei lavoratori, soppressi.
I contributi per la disoccupazione vengono erogati all'ente di riscossione competente
per l'istituzione da cui dipendono i lavoratori: l'Urssaf nella Francia europea (o “metropolitana”), la Cassa Generale di Sicurezza Sociale (CGSS) nei dipartimenti d'oltremare della Francia (DOM).
Il regime si applica a tutti i dipendenti delle imprese che entrano nel campo d'applicazione territoriale della convenzione.
Nel concetto, nell'importo e nella durata, le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione variano a seconda dell'anzianità contributiva nel regime pensionistico e dei contributi versati.
Sono 7 i requisiti per usufruire delle prestazioni di disoccupazione (Sussidio per il ritorno all'occupazione - ARE):
* A causa dell'epidemia Covid-19, il periodo di riferimento per il requisito contributivo è stato eccezionalmente prolungato di 3 mesi (ovvero 37 mesi o 39, a seconda dell'età della persona in cerca di occupazione). Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, il requisito minimo di tempo di lavoro per le indennità di disoccupazione è stato ridotto a 88 giorni o 610 ore (4 mesi).
Le indennità di disoccupazione possono essere soppresse in caso di inadempimento degli obblighi dei beneficiari:
Il periodo di radiazione dura tra uno e quattro mesi, a seconda del tipo di inadempimento, e può essere definitivo in caso di dichiarazioni mendaci.
Le indennità di disoccupazione sono soggette alla contribuzione sociale generalizzata (CSG) e alla contribuzione per il rimborso del debito sociale (CRDS).
Il sussidio per il ritorno all'occupazione (ARE) garantisce un reddito sostitutivo ai dipendenti involontariamente privati di lavoro che soddisfino i requisiti.
L'importo dell'ARE viene calcolato, in parte, in base allo stipendio giornaliero di riferimento (SJR). Esso è costituito dalle retribuzioni lorde per le quali l'interessato ha versato contributi nei dodici mesi civili anteriori all'ultimo giorno di lavoro retribuito (periodo di riferimento per il calcolo o PRC), entro il limite di quattro volte il tetto mensile della Sécurité Sociale (€ 13.712). Il calcolo è il seguente:
* Il coefficiente di 1,4 corrisponde ai 7/5 e permette di convertire il numero di giorni lavorati in giorni civili.
SJR = Stipendio di riferimento / (Numero di giorni lavorati nel periodo di riferimento per il calcolo X 1,4*)
L'importo giornaliero dell'ARE è pari all'importo più elevato fra:
Detto importo non deve essere inferiore ad € 29,38 (importo dal 1° luglio 2020) né superiore al 75% dello SJR.
A causa dell'epidemia Covid-19, fino al 2021 è stata sospesa l'applicazione della degressività.
Dal 1° novembre 2019 l'indennità il cui importo sia superiore ad € 84,67 al giorno (il che corrisponde circa ad uno stipendio mensile lordo anteriore di € 4.500) verrà ridotta del 30% dal settimo mese di indennizzo, entro il limite minimo di € 84,67.
Per stipendi lordi anteriori superiori a € 1.304,88 viene operato un prelievo del 3% dello STJ sull'importo lordo dell'indennità giornaliera. Destinato al finanziamento delle pensioni integrative di coloro che usufruiscono dell'assicurazione disoccupazione, tale prelievo non può avere l'effetto di ridurre l'indennità giornaliera al di sotto di € 29,38.
L'indennizzo viene erogato il giorno successivo al periodo di attesa o al periodo di differimento o ai periodi di differimento.
Il periodo di attesa è di 7 giorni. Esso viene applicato ad ogni erogazione da parte dell'assicurazione disoccupazione, e si aggiunge eventualmente a:
La durata d'erogazione dell'indennità dipende dall'età e dall'anzianità assicurativa ed è calcolata moltiplicando per 1,4 il numero di giorni lavorati.
Età alla fine del rapporto di lavoro | Anzianità assicurativa minima | Periodo di indennizzo | Periodo massimo di indennizzo |
---|---|---|---|
meno di 53 anni | Almeno 130 giorni lavorati o 190 ore lavorate durante gli ultimi 24 mesi | Numero di giorni lavorati x 1,4 | 24 mesi o 730 giorni |
tra 53 anni e meno di 55 | Almeno 130 giorni lavorati o 190 ore lavorate durante gli ultimi 36 mesi | Numero di giorni lavorati x 1,4 | 30 mesi o 913 giorni, 36 mesi o 1095 giorni se il lavoratore dipendente ha lavorato per più di 652 giorni o se ha partecipato ad una formation nell'ambito del PPAE. |
55 anni o di più | Almeno 130 giorni lavorati o 190 ore lavorate durante gli ultimi 36 mesi | Numero di giorni lavorati x 1,4 | 36 mesi o 1095 giorni |
Dispositivo che permette, alle persone in cerca d'occupazione per percepiscono indennità di disoccupazione, di riprendere una o più attività, pur continuando a maturare requisiti ed allontanando la fine della prestazione in corso.
NB: Se l'ultimo rapporto di lavoro scade dopo il 1° agosto 2020 bastano 4 mesi per maturare nuovamente il diritto alla prestazione.
Per maturare nouvamente il diritto alla prestazione di disoccupazione, l'interessato deve aver lavorato almeno 910 ore o 130 giorni (ovvero circa 6 mesi) dall'ultima volta che ha perfezionato tale diritto. Il tutto una o più volte, a prescindere da quanto è durato il rapporto di lavoro e dal tipo di contratto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, interim). Il rapporto di lavoro deve essere concluso prima dell'esaurimento della prestazione.
Se l'ultimo contratto di lavoro si è concluso prima del 1° novembre 2019, il disoccupato deve aver lavorato almeno 150 ore (1 mese) per maturare nuovamente (“ricaricare”) il diritto alla prestazione.
A determinate condizioni, in alternativa ai diritti ricaricabili, il diritto di scelta permette di scegliere l'indennità che deriva dall'ultimo periodo di lavoro senza aspettare l'esaurimento delle indennità non utilizzate di un precedente diritto a prestazioni di disoccupazione. Una tale occasione si può presentare quando il disoccupato, nel corso del periodo di indennizzo, riprende un'attività lavorativa meglio retribuita di quella sulla quale è basata l'indennità iniziale.
Se il disoccupato fa questa scelta, rinuncia definitivamente al beneficio delle indennità che gli rimanevano del diritto ARE maturato precedentemente, per percepire le nuove indennità dall'importo più elevato.
Maggiori informazioni, sito dell'UNEDIC
è possibile cumulare parzialmente il sussidio per il ritorno all'occupazione (ARE) con la retribuzione di un'attività lavorativa, a prescindere dal numero di ore di lavoro compiute in tale attività.
L'importo del sussidio erogato in caso di cumulo è calcolato nel seguente modo: Sussidio che spetta in assenza di attività - il 70% dello stipendio mensile lordo proveniente dalla nuova attività.
Tale importo ha tuttavia un tetto massimo: non deve oltrepassare lo stipendio giornaliero di riferimento (SJR).
Maggiori informazioni, sito dell'UNEDIC