Il regime francese di protezione sociale II - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

2025

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono erogate dalle casse primarie di assicurazione malattia nella Francia europea ("metropolitana") e dalle casse generali di sicurezza sociale nei dipartimenti francesi d'oltremare.

All'assunzione, i lavoratori dipendenti o assimilati godono subito, senza periodo di carenza, della protezione contro il rischio professionale. Tale protezione è estesa anche a differenti categorie di persone (studenti di istituti tecnici, apprendisti, stagisti e tirocinanti, partecipanti ad azioni di inserimento professionale, detenuti che svolgono un lavoro penale, ecc.).

Definizione

Malattia professionale: Viene detta “professionale” la malattia che è conseguenza dell'esposizione più o meno protratta ad un rischio nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa. Le malattie professionali sono elencate in un'apposita lista, tuttavia è possibile, per quelle che non vi figurano, ottenere un riconoscimento caso per caso.

L'infortunio sul lavoro è quello prodottosi a causa o all'occasione del lavoro. È ugualmente considerato infortunio sul lavoro l'infortunio in itinere, cioè quello verificatosi durante il percorso di andata o di ritorno al luogo di lavoro, o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti.

Formalità

In caso di malattia professionale, l'assicurato deve compilare e trasmettere alla cassa di assicurazione malattia il modulo di dichiarazione, entro e non oltre i 15 giorni dall'inizio dell'eventuale interruzione del lavoro prescritta dal medico.

In caso di infortunio sul lavoro, l'infortunato deve informarne il datore di lavoro entro 24 ore. Quest'ultimo deve dichiarare l'infortunio alla cassa primaria di assicurazione malattia entro 24 ore.

Il datore di lavoro rilascia quindi al lavoratore un certificato di infortunio (feuille d'accident) che gli permetterà di accedere al sistema del “terzo pagante” e alle prestazioni sanitarie gratuite, entro i limiti delle tariffe fissate per convenzione.

Risarcimento

Immediatamente dopo l'infortunio (o la constatazione della malattia) si apre un periodo d'incapacità temporanea (totale o parziale), il quale si chiude o con la guarigione dell'infortunato o con una valutazione definitiva dei postumi. L'accesso alle prestazioni dell'assicurazione infortuni sul lavoro per l'infortunato non è subordinato a requisiti di anzianità assicurativa o lavorativa.

A - Prestazioni in caso d'incapacità temporanea

1 - Assistenza sanitaria

Le condizioni per l'accesso alle prestazioni in natura erogate dall'assicurazione infortuni sul lavoro sono le stesse che nel caso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia. Tuttavia, le prestazioni sanitarie (mediche, chirurgiche, di farmacia) sono coperte al 100%. In caso di ricovero, non occorre pagare il forfait giornaliero e l'infortunato è esonerato dal pagamento del forfait di euro 24 per gli atti di notevole entità. Per alcune prestazioni, come protesi dentarie e apparecchiature, la copertura è del 150%.

L'assicurato non deve anticipare le spese grazie al sistema del “terzo pagante”: la cassa di appartenenza corrisponde direttamente le somme dovute ai medici, agli ausiliari sanitari e alle strutture sanitarie.

2 - Prestazioni economiche

Indennità giornaliere

  • L'infortunato ha diritto:
  • il giorno dell'infortunio, allo stipendio normale, pagato dal datore di lavoro.
  • durante i primi 28 giorni successivi all'interruzione del lavoro, ad un'indennità giornaliera pari al 60% dello stipendio giornaliero di base (calcolato sulla base dello stipendio lordo del mese civile che precede l'interruzione del lavoro diviso per 30,42). Tale indennità non può superare euro 235,69 al giorno dal 1° gennaio 2025.
  • dal 29° giorno di interruzione del lavoro, a un'indennità portata all'80% dello stipendio giornaliero di base (entro il limite massimo di euro 314,25 al giorno),
  • oltre i 3 mesi di interruzione del lavoro, ad una rivalorizzazione dell'indennità in caso di aumento generalizzato degli stipendi.

In ogni caso, l'indennità non può eccedere lo stipendio giornaliero netto.

Indennità temporanee d'inabilità

L'assicurato dichiarato inabile in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale può usufruire di un'indennità temporanea per inabilità per un mese al massimo dalla data d'emissione della certificazione di inabilità, purché soddisfi i requisiti necessari e non percepisca nessuna retribuzione durante tale periodo.

L'importo dell'indennità è pari all'importo dell'ultima indennità giornaliera erogata durante l'interruzione del lavoro legata all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale causa all'inabilità.

Il periodo di erogazione dell'indennità può essere inferiore se:

  • l'assicurato percepisce una retribuzione durante il periodo di erogazione dell'indennità temporanea di inabilità
  • in meno di un mese riceve una proposta di riqualifica o un licenziamento.

B - Prestazioni in caso d'incapacità permanente: le rendite

Al momento della valutazione definitiva, il medico fiscale dell'Assicurazione malattia esamina l'assicurato e gli attribuisce, se motivato dagli esiti, un grado di incapacità permanente calcolato in base a specifici criteri e tabelle

L'indennità una tantum è esente dalla CSG e dalla CRDS e non è soggetta all'IRPEF.

  • Una percentuale inferiore al 10% dà diritto a un'indennità una tantum, erogata in un'unica soluzione. L'importo forfettario, fissato per decreto, dipende dal grado di incapacità.
Grado d'incapacità Importi ai 1° aprile 2025
1% € 479,55
2% € 779,48
3% € 1.139,06
4% € 1.797,86
5% € 2.277,57
6% € 2.816,99
7% € 3.416,09
8% € 4.075,64
9% € 4.794,83
  • Se il grado di incapacità permanente è superiore o pari al 10% l'infortunato percepisce una rendita di incapacità permanente. La rendita è erogata una volta al mese (per l'incapacità pari almeno al 50%) o una volta ogni trimestre (per l'incapacità compresa tra il 10 e il 50%).

1 - Rendita spettante

L'importo della rendita è calcolato in base a due elementi: il grado di incapacità permanente e l'importo dello stipendio anteriore. La rendita è detta vitalizia perché viene erogata fino alla morte del titolare.

a) Il grado d'incapacità permanente 

Il grado d'incapacità è determinato nel seguente modo:

  • Per prima cosa la cassa primaria determina il grado di incapacità reale basandosi su vari elementi: perizie, tabella ufficiale, condizione generale del lavoratore, età, facoltà fisiche e mentali, disposizioni e qualifiche professionali.
  • Tale grado è poi oggetto di correzione: fino al 50% è ridotto della metà ed aumentato della metà per la parte che eccede il 50%.

Esempio

Per un grado d'incapacità reale fissato al 70%, l'aliquota sarà rettificata nel seguente modo:

b) Lo stipendio

Le rendite sono esenti dalla CSG e dalla CRDS e non sono soggette all'IRPEF.

Lo stipendio minimo annuo (S) preso in considerazione per il calcolo di una rendita dal grado d'incapacità almeno pari al 10% è fissato a € 21.327,85 dal 1° aprile 2025 (stipendio minimo rendite).

Fino a due volte tale stipendio S (€ 21.327,85 × 2 = € 42.655,70) lo stipendio della vittima è incluso interamente nel computo. La frazione di stipendio annuo che eccede i 2 S, senza superare gli 8 S, (€ 170.622,80) viene contabilizzata per 1/3.

La frazione delle rendite che eccede 8 stipendi minimi non viene inclusa nel computo.

c) Assistenza di terzi

La rendita d'incapacità permanente può essere integrata dalla prestazione complementare per ricorso all'assistenza di terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne, PCRTP) se il lavoratore, vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale, presenta un grado d'incapacità permanente pari almeno all'80% e si trova nell'incapacità di espletare da solo 3 atti ordinari della vita.

L'importo della PCRTP varia a seconda del bisogno di assistenza, il quale è determinato dal servizio medico dell'ente che deve erogare la rendita, sulla base di una griglia di valutazione di dieci atti che il lavoratore si trova nell'incapacità di espletare da solo.

I tre importi forfettari sono (dal 1° aprile 2025):

  • € 644,01 se il lavoratore si trova nell'incapacità di espletare da solo 3 o 4 atti della griglia
  • € 1.288,08 se il lavoratore si trova nell'incapacità di espletare da solo 5 o 6 atti della griglia
  • € 1.932,16 se il lavoratore si trova nell'incapacità di espletare da solo almeno 7 atti della griglia o se, a causa di disturbi neurologici, costituisce un pericolo per se stesso o per gli altri.

2 - Rendite spettanti ai superstiti

Le rendite ai superstiti sono esenti dalla contribuzione sociale generalizzata (CSG) e dalla contribuzione al rimborso del debito sociale (CRDS) e non sono soggette all'IRPEF.

Quando l'infortunio o la malattia professionale provocano il decesso della vittima, alcuni familiari possono accedere ad una rendita ai superstiti calcolata come percentuale dello stipendio annuo della vittima:

  • Il coniuge, il convivente o la persona legata alla vittima da un patto civile di solidarietà possono pretendere ad una rendita pari al 40% dello stipendio della vittima. Se l'interessato ha compiuto 55 anni o presenta un'incapacità lavorativa pari almeno al 50%, l'importo della rendita vitalizia viene innalzato al 60% dello stipendio annuo dell'assicurato deceduto.
    Al contrario, dopo un divorzio o una separazione, la rendita viene erogata solo se il defunto pagava un assegno di mantenimento o un sussidio economico. La rendita è pari all'importo di tale sussidio economico, entro il limite del 20% dello stipendio del defunto.
  • I figli di età inferiore ai 20 anni. La rendita è pari al 25% dello stipendio annuo della vittima per ciascuno dei primi due figli e al 20% per ogni figlio ulteriore. Quando il figlio è orfano di padre e di madre, l'aliquota della rendita è pari al 30%.
  • Gli ascendenti che avevano maturato il diritto di ottenere un assegno di mantenimento, se la vittima non aveva né coniuge né figli. Se la vittima aveva coniuge o figli, gli ascendenti dovevano essere a suo carico. La rendita è fissata, in linea di principio, al 10% dello stipendio annuo della vittima, mentre le rendite per gli ascendenti non possono superare, complessivamente, il 30%.

La somma delle rendite spettanti ai superstiti non può superare l'85% dello stipendio annuo della vittima. In tal caso, l'importo di ogni rendita erogata verrà diminuito in proporzione.