Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono erogate dalle casse primarie di assicurazione malattia nella Francia europea ("metropolitana") e dalle casse generali di sicurezza sociale nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Malattia professionale: Viene detta “professionale” la malattia che è conseguenza dell'esposizione più o meno protratta ad un rischio nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa. Le malattie professionali sono elencate in un'apposita lista, tuttavia è possibile farle riconoscere individualmente se non vi figurano.
All'assunzione, i lavoratori dipendenti o assimilati godono subito, senza periodo di carenza, della protezione contro il rischio professionale. Tale protezione è estesa anche a differenti categorie di persone (studenti di istituti tecnici, apprendisti, stagisti e tirocinanti, partecipanti ad azioni di inserimento professionale, detenuti che svolgono un lavoro penale, ecc.).
L'infortunio sul lavoro è quello prodottosi a causa o all'occasione del lavoro. È ugualmente considerato infortunio sul lavoro l'infortunio in itinere, cioè quello verificatosi durante il percorso di andata o di ritorno al luogo di lavoro, o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti.
In caso di malattia professionale, l'assicurato deve compilare e trasmettere alla cassa di assicurazione malattia il modulo di dichiarazione, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'eventuale interruzione del lavoro prescritta dal medico.
In caso di infortunio sul lavoro, l'infortunato deve informarne il datore di lavoro entro 24 ore. Quest'ultimo deve dichiarare l'infortunio alla cassa primaria di assicurazione malattia entro 24 ore e rilasciare al lavoratore un certificato di infortunio che gli permetterà di accedere al sistema del “terzo pagante” e alle prestazioni sanitarie gratuite, entro i limiti delle tariffe fissate per convenzione.
Immediatamente dopo l'infortunio (o la constatazione della malattia) si apre un periodo d'incapacità temporanea (totale o parziale), il quale si chiude o con la guarigione dell'infortunato o con una valutazione definitiva dei postumi. L'accesso alle prestazioni dell'assicurazione infortuni sul lavoro da parte dell'infortunato non è subordinato a requisiti di anzianità assicurativa o lavorativa.
Le condizioni per l'accesso alle prestazioni in natura erogate dall'assicurazione infortuni sul lavoro sono le stesse che nel caso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia. Tuttavia, le prestazioni sanitarie (mediche, chirurgiche, di farmacia) sono coperte al 100%. In caso di ricovero, non occorre pagare il forfait giornaliero e l'infortunato è esente dal pagamento del forfait di euro 24 per gli atti di notevole entità. Per alcune prestazioni, come protesi dentarie e apparecchiature, la copertura è del 150%.
L'assicurato non deve anticipare le spese grazie al sistema del “terzo pagante”: la cassa di appartenenza corrisponde direttamente le somme dovute ai medici, agli ausiliari sanitari e alle strutture sanitarie.
Le indennità giornaliere sono soggette sia all'IRPEF che ai contributi previdenziali:
In ogni caso, l'indennità non può eccedere lo stipendio giornaliero netto.
L'assicurato dichiarato inabile in seguito a malattia professionale può usufruire di indennità temporanea per inabilità per un mese al massimo dalla data d'emissione della dichiarazione di inabilità, purché soddisfi i requisiti necessari e di non percepisca nessuna retribuzione durante tale periodo.
L'importo dell'indennità è pari all'importo dell'ultima indennità giornaliera per infortunio sul lavoro - malattia professionale (“AT-MP”) erogata durante l'interruzione del lavoro per la malattia professionale che ha portato all'inabilità.
Il tempo di erogazione dell'indennità, che di norma è pari a un mese, può essere inferiore nelle seguenti due situazioni:
Al momento della valutazione definitiva, il medico fiscale dell'Assicurazione malattia esamina l'infortunato e gli attribuisce, se motivato dagli esiti, un grado di incapacità permanente calcolato in base a specifici criteri e tabelle.
L'indennità una tantum è esente dalla CSG e dalla CRDS e non sono soggetta all'IRPEF.
Grado d'incapacità | Importi ai 1° aprile 2023 |
---|---|
1% | € 450,81 |
2% | € 732,76 |
3% | € 1.070,77 |
4% | € 1.690,07 |
5% | € 2.141,02 |
6% | € 2.648,10 |
7% | € 3.211,28 |
8% | € 3.831,29 |
9% | € 4.507,36 |
L'importo della rendita è calcolato in base a due elementi: il grado di incapacità permanente e l'importo dello stipendio anteriore. La rendita è detta vitalizia perché viene erogata fino alla morte del titolare.
Il grado d'incapacità è determinato nel seguente modo:
Esempio
Per un grado d'incapacità reale fissato al 70%, l'aliquota sarà rettificata nel seguente modo:
Le rendite sono esenti dalla CSG e dalla CRDS e non sono soggette all'IRPEF.
Lo stipendio minimo annuo (S) preso in considerazione per il calcolo di una rendita dal grado d'incapacità almeno pari al 10% è fissato a € 20.049,09 il 1° aprile 2023 (stipendio minimo rendite).
Fino a due volte tale stipendio S (€ 20.049,09 × 2 = € 40.098,18) lo stipendio della vittima è incluso interamente nel computo. La frazione di stipendio annuo che eccede i 2 S, senza superare gli 8 S, (€ 160.392,72) viene contabilizzata per 1/3.
La frazione delle rendite che eccede 8 stipendi minimi non viene inclusa nel computo.
La rendita d'incapacità permanente può essere integrata dalla prestazione complementare per ricorso all'assistenza di terzi (PCRTP) se il lavoratore presenta un grado d'incapacità permanente pari almeno all'80% e si trova nell'incapacità di espletare da solo 3 atti ordinari della vita.
L'importo della PCRTP varia a seconda del bisogno di assistenza, il quale è determinato dal servizio medico dell'ente che deve erogare la rendita, con l'ausilio di una griglia di valutazione di dieci atti che il lavoratore si trova nell'incapacità di espletare da solo.
I tre importi forfettari sono (1° aprile 2023):
Quando l'infortunio o la malattia professionale provocano il decesso della vittima, alcuni familiari possono accedere ad una rendita ai superstiti:
La somma delle rendite spettanti ai superstiti non può superare l'85% dello stipendio annuo della vittima. In tal caso, l'importo di ogni rendita erogata verrà diminuito in proporzione.