Il regime francese di protezione sociale I - Malattia, maternità, paternità, invalidità, decesso

2023

A - Assicurazione malattia, maternità e paternità

Enti eroganti

Le prestazioni dell'assicurazione malattia, maternità e paternità vengono erogate:

  • dalle casse primarie di assicurazione malattia (CPAM) nella Francia europea (cosiddetta métropole)
  • e dalle casse generali di sicurezza sociale (CGSS) nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Assicurazione malattia

La protezione sanitaria universale (PUMa - Protection universelle maladie) copre le spese sanitarie a chiunque:

  • volga un'attività lavorativa, o
  • abbia residenza stabile e in regola in Francia (comprese la Guadalupa, la Guyana, la Martinica, la Riunione, San Bartolomeo e San Martino) da almeno 3 mesi.

A chi soddisfi criteri di reddito da lavoro e da capitale, spetta un contributo addizionale malattia (CSM) al 6,5%.

Sono soggetti a tale contributo annuale coloro che:

  • non percepiscono redditi da lavoro o i cui redditi da attività lavorativa svolta in Francia sono inferiori al 25% del tetto annuo della sicurezza sociale francese (ovvero inferiori a € 10.998 nel 2023).
  • E i cui redditi da capitale o patrimoniali (redditi di terreni, fabbricati, plusvalenze, ecc.) sono superiori al 50% del tetto annuo della sicurezza sociale francese (ovvero € 21.996 nel 2023).

L'imponibile per il computo di tale contributo è limitato a 8 volte il tetto annuo della sicurezza sociale francese (ovvero € 351.936 nel 2023).

L'assicurazione malattia gestisce l'erogazione dell'assistenza sanitaria (sotto forma di rimborso delle spese sanitarie) agli assicurati e ai loro familiari minorenni e l'erogazione delle prestazioni economiche (indennità giornaliere di malattia in caso di incapacità lavorativa temporanea) all'assicurato stesso.

1 - Spese sanitarie

Ambito d'applicazione

Carte Vitale

La Carte vitale è una tessera elettronica che attesta il diritto alle prestazioni sanitarie. Attribuita ad ogni persona che abbia compiuto i 16 anni, essa contiene tutte le informazioni amministrative necessarie alla cassa di assicurazione malattia per procedere al rimborso delle cure.
La Carte vitale contiene, inoltre, i dati che consentono, a seconda della situazione, di usufruire del “terzo pagante” (tiers payant, sistema che permette di non anticipare le somme di denaro, che saranno poi rimborsate o dall'assicurazione malattia oppure dall'assicurazione sanitaria integrativa, per la parte che rimane a carico del paziente dopo il rimborso da parte della Sécurité Sociale).

Dietro richiesta dei genitori, i ragazzi dai 12 anni in su possono ottenere una carte vitale.

Le spese sanitarie includono sia le spese mediche e paramediche che le spese farmaceutiche, d'apparecchiatura e di ricovero ospedaliero. Possono usufruire di tali prestazioni non solo lo stesso assicurato ma anche i suoi familiari (ayants droit, “aventi causa”) non iscritti personalmente ad un regime di sicurezza sociale.

Con l'introduzione della protezione sanitaria universale (PUMa) il 1° gennaio 2016, è scomparsa la nozione di “avente causa” per le persone maggiorenni, anche se senza attività lavorativa. Solo i minorenni possono avere lo statuto di “aventi causa”, che termina entro il 30 settembre dell'anno del loro diciottesimo compleanno, che siano o meno studenti, purché non svolgano nessuna attività lavorativa.

I minorenni di età superiore ai 16 anni, tuttavia, possono chiedere di essere assicurati personalmente.

Portata della protezione

a) Cure senza ricovero

A 16 anni ogni paziente deve scegliere un medico curante che l'orienti nel percorso di cure coordinate (parcours de soins coordonnés).

Il medico curante ha il ruolo di aggiornare la scheda medica, prescrivere gli esami medici complementari o orientare verso un reparto ospedaliero o un altro professionista della salute (massaggiatore fisioterapista, infermiere...). Possono svolgere il ruolo di medico curante sia i medici generici che gli specialisti. Per cambiare medico curante basta fare una nuova dichiarazione alla cassa di assicurazione malattia.

Il rimborso degli atti medici si basa sull'aliquota normale se essi sono stati realizzati o raccomandati dal medico curante, poiché l'interessato è all'interno del percorso cure coordinate. Se invece il paziente non ha dichiarato il medico curante o consulta direttamente uno specialista verrà rimborsato di meno e l'importo che rimarrà a suo carico sarà più elevato che se avesse rispettato il percorso di cure.

Il paziente può consultare un medico diverso dal medico curante in determinate situazioni: emergenza sanitaria, assenza del medico curante o del sostituto, allontanamento dal domicilio. Inoltre si possono consultare direttamente, senza passare dal medico curante, ginecologi, oculisti e psichiatri. In ogni caso, il medico consultato preciserà sul modulo per il rimborso (la feuille de soins) di quale situazione si tratta.

Di norma, una frazione della spesa rimane a carico dell'assicurato: si tratta del "ticket moderatore" (ticket modérateur); alcuni casi però prevedono l'esenzione dal ticket, come le donne incinte oltre i sei mesi di gravidanza e le patologie croniche. Una visita dal medico all'interno del percorso cure coordinate è rimborsata al 70%.

La parte che rimane da pagare è maggiore se il paziente si trova fuori del percorso di cure coordinate.

Vedasi l'aliquota di rimborso sul sito Ameli.fr

Oltre al ticket, rimangono a carico del paziente alcune contribuzioni: il forfait per atti di notevole entità, la partecipazione forfettaria e la franchigia medica.

  • Forfait per atti di notevole entità: per gli atti di notevole entità la cui tariffa sia superiore o uguale a € 120 o il cui coefficiente sia superiore a 60 è prevista una partecipazione forfettaria di € 24 a carico del paziente. Si tratta degli atti espletati presso studi medici o istituti sanitari. Alcuni atti non comportano tale partecipazione; ne sono esonerate, inoltre, le persone che usufruiscono della copertura al 100% per le condizioni di salute [vedasi b) Cure con ricovero].
  • Per ogni consultazione o atto compiuto da un medico, oltreché per gli esami radiologici o le analisi di laboratorio, è richiesta una partecipazione forfettaria di un euro. Tale partecipazione non può superare i 4 euro per un medesimo professionista o un medesimo laboratorio ed è limitata a 50 euro per anno civile e a persona. Tuttavia, essa non spetta per le visite mediche dei minorenni e per la gravidanza, dal sesto mese in poi.
  • C'è, inoltre, una franchigia medica (franchise médicale) sugli atti compiuti da ausiliari sanitari al di fuori del ricovero ospedaliero, su farmaci e spese di trasporto. La franchigia è fissata a euro 0,50 per ogni confezione di medicinali e ogni atto paramedico, e a euro 2 per il trasporto sanitario. Essa non può superare un tetto massimo: il limite annuo è fissato a euro 50 a persona per l'insieme degli atti, e il limite giornaliero è di 2 euro per gli atti paramedici e di 4 euro per le spese di trasporto.

Sono esonerati dal contributo per ogni atto medico e dalla franchigia:

  • i minorenni (di età inferiore ai 18 anni),
  • le donne incinte oltre i sei mesi di gravidanza
  • i beneficiari dell'Assicurazione sanitaria integrativa solidale o dell'assistenza sanitaria di Stato (AME - aide médicale d'État).

Affinché il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati corrisponda alle spese reali (tenendo conto del ticket) e le casse non si trovino a dover rimborsare onorari medici sui quali non hanno controllo, gli enti di assicurazione malattia, i medici e gli ausiliari medici sono vincolati da convenzioni nazionali.

A seconda del settore d'attività del medico, il rimborso può essere diverso:

  • Il medico di settore 1 aderisce totalmente alla convenzione e rispetta le tariffe negoziate con l'assicurazione malattia. Nell'ambito del percorso di cure coordinate la quota di rimborso è del 70% della tariffa convenzionata.
  • Il medico di settore 2 fissa liberamente i propri onorari. La quota in più rispetto alla tariffa convenzionata non è rimborsata.
  • Il medico convenzionato che aderisce all'opzione di pratica tariffaria controllata (Optam, option de pratique tarifaire maîtrisée) ha onorari che superano la tariffa convenzionata in modo moderato. La base di rimborso è la stessa del settore 1 e la percentuale è del 70% nell'ambito del percorso di cure coordinate.

Inoltre, i medici hanno la possibilità di richiedere onorari superiori alla tariffa convenzionata quando ricevono un paziente che non è stato indirizzato loro dal medico curante o che si trova al di fuori del percorso di cure.

Farmaci

I farmaci vengono rilasciati dietro ricetta medica. Per essere coperti dall'assistenza sanitaria essi devono figurare nell'elenco dei farmaci rimborsabili. Per alcune specialità il rimborso viene calcolato servendosi di un forfait determinato in base al prezzo dei farmaci generici meno cari.

La quota di rimborso dei farmaci varia a seconda che siano riconosciuti più o meno efficaci dal punto di vista medico.

  • 100%: i farmaci riconosciuti insostituibili e costosi;
  • 65%: i farmaci la cui efficacia dal punto di vista medico è alta o significativa;
  • 30%: i farmaci la cui efficacia dal punto di vista medico è moderata e i preparati magistrali;
  • 15%: i farmaci a scarsa efficacia,

Su ogni confezione di farmaci rimborsabili c'è una franchigia pari a € 0,50. Per esempio, per l'acquisto di una confezione di farmaci a € 10, rimborsabile al 65% dall'Assicurazione Malattia, il rimborso di fatto è pari a € 6 (€ 6,5 - 0,50 di franchigia).

Il “terzo pagante”

Il sistema del terzo pagante permette al paziente di non anticipare le spese mediche. Dal 1° gennaio 2017 esso si applica alle donne incinte e ai pazienti affetti da patologie croniche (ALD), categorie che non devono quindi più anticipare le spese relative ai professionisti della salute consultati nell'ambito dell'assicurazione maternità o della patologia ALD.
L'Assicurazione Malattia corrisponde direttamente ai professionisti della salute l'importo della visita o dell'atto medico.

Il farmacista può praticare il sistema del “terzo pagante” per evitare al paziente di anticipare le spese mediche dietro presentazione della carte vitale purché quest'ultimo non rifiuti gli eventuali farmaci generici che gli vengono proposti, quando esistono; il paziente avrà da pagare solo la parte non coperta dall'assicurazione malattia.

Il Forfait Pronto Soccorso (forfait patient urgences, FPU)

Dal 1° gennaio 2022 chiunque vada al Pronto Soccorso senza essere ricoverato deve pagare un forfait pari a € 19,61.

Il forfait FPU ridotto pari à € 8,49 è riservato a:

  • pazienti affetti da patologia cronica (ALD);
  • titolari di prestazioni consecutive ad infortunio sul lavoro o malattia professionale con incapacità lavorativa inferiore ai due terzi.

Non devono pagare il forfait FPU:

  • donne incinte che godono dell'assicurazione malattia maternità;
  • titolari di pensione d'invalidità;
  • titolari di prestazioni consecutive ad infortunio sul lavoro o malattia professionale con incapacità lavorativa almeno pari a due terzi.
  • assicurati minorenni, vittime di violenza sessuale;
  • neonati di età inferiore a un mese;
  • i donatori di organi;
  • titolari di pensione militare d'invalidità;
  • vittime di atti di terrorismo;
  • beneficiari dell'assistenza sanitaria di Stato (AME);
  • carcerati.
b) Cure con ricovero (hospitalisation)

La Sécurité Sociale, il sistema francese di protezione sociale, partecipa alle spese occasionate dal ricovero dell'assicurato o dei suoi familiari. La copertura comprende l'insieme delle prestazioni erogate dall'ospedale: onorari medici e chirurgici corrispondenti agli atti compiuti nel corso della degenza, farmaci, esami, interventi, ecc.

Non rientrano nell'ambito dell'assistenza sanitaria alcuni supplementi di comfort come camera individuale, telefono, televisione, che possono essere rimborsati, parzialmente o integralmente, da assicurazioni sanitarie integrative come le mutuelles o le complémentaires santé.

In caso di ricovero in istituto pubblico o clinica privata convenzionata le spese di ricovero sono coperte all'80%. Il paziente deve pagare il 20% delle spese di ricovero, cui si aggiunge un forfait giornaliero di € 20 per ogni giorno di degenza non rimborsato dall'Assicurazione Malattia.

In alcuni casi, o per certi tipi di pazienti, la copertura è pari al 100%:

  • dal 31° giorno di degenza,
  • donne incinte che abbiano bisogno di essere ricoverate durante gli ultimi quattro mesi di gravidanza,
  • ricoveri in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale,
  • ricoveri legati a patologia cronica,
  • beneficiari dell'Assicurazione sanitaria integrativa solidale o dell'assistenza sanitaria di Stato (AME).

In tali situazioni il paziente deve, però, pagare il forfait di importo pari a € 20 per ogni giorno di degenza (€ 15 in psichiatria), nonché la partecipazione forfettaria di € 24 prevista per gli atti di notevole entità (cioè la cui tariffa è pari o superiore a € 120 o con coefficiente dell'atto superiore o pari a 60). Tale partecipazione si applica una volta sola per ogni ricovero ospedaliero, anche se durante la degenza sono stati compiuti più atti di tale tipo. Tuttavia, alcune persone possono essere esonerate dall'uno o l'altro forfait o entrambi (i beneficiari dell'Assicurazione sanitaria integrativa solidale, le persone affette da patologie croniche o da malattie professionali, le vittime di infortuni sul lavoro e le donne incinte dal 4° mese di gravidanza in poi, i neonati ricoverati entro i 30 giorni dalla nascita, ecc.).

Alcuni istituti possono richiedere onorari superiori alla tariffa convenzionata: in quanto tali non saranno coperti dall'assicurazione malattia. Le tariffe degli istituti di cura e i rimborsi sono consultabili sul sito Annuaire santé.

Al momento dell'accettazione del malato in un istituto di cura, viene inviata una richiesta di copertura alla cassa d'appartenenza. Viene allora applicato il sistema del "terzo pagante". La cassa paga direttamente l'istituto e il paziente corrisponde solo la parte delle spese che gli spetta: ticket moderatore, forfait giornaliero, forfait per atti di notevole entità.

c) Spese di trasporto

Le spese di trasporto vengono rimborsate dall'Assicurazione Malattia, dietro ricetta medica, nei seguenti casi:

  • Trasporto legato a ricovero, indipendentemente dalla durata,
  • Trasporto legato a patologia cronica (ALD) se lo stato di salute del malato non gli permette di spostarsi con i propri mezzi,
  • Trasporto connesso con infortunio sul lavoro o malattia professionale,
  • Trasporto in ambulanza nel caso lo stato di salute richieda la posizione distesa,
  • Trasporto su lunga distanza, ovvero più di 150 km per la sola andata,
  • Trasporto in serie (almeno 4 percorsi di più di 50 km all'andata, su un periodo di 2 mesi, per un'unica cura),
  • Trasporto legato a cure o terapie di bambini e adolescenti in centri di azione medico sociale precoce (CAMSP) e in centri medici psicopedagogici (CMPP).

Anche se prescritti da un medico, gli ultimi tre tipi di trasporto succitati richiedono un accordo preliminare dell'Ufficio Medico dell'Assicurazione Malattia. Stessa cosa per il trasporto in aereo o nave di linea regolare.

Di solito le spese di trasporto sono rimborsate al 65%. Resta a carico del paziente il 35% delle spese di trasporto, cui si aggiunge la franchigia di euro 2 per percorso, entro il limite di euro 4 al giorno.

Purché soddisfino gli usuali requisiti di copertura, esse possono, in alcuni casi, essere rimborsate al 100% dall'Assicurazione Malattia (es. trasporti legati a patologia ALD, a cure o esami relativi ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, trasporti di donne incinte dal sesto mese di gravidanza in poi, di beneficiari dell'Assicurazione sanitaria integrativa solidale [CSS] o dell'assistenza sanitaria di Stato [AME], a cure urgenti, ecc.).

Copertura complementare

Essa permette il rimborso della parte di spese sanitarie non coperta dal regime di base obbligatorio, ma può anche includere prestazioni per le quali quest'ultimo non prevede nessun rimborso.

Coloro che non godano di copertura integrativa collettiva grazie all'attività lavorativa svolta possono contrarre un'assicurazione complementare presso società assicurative mutualistiche di tipo mutuelles, istituti di previdenza complementare o compagnie di assicurazioni.

Dal 1° novembre 2019 la CMU-C (copertura malattia universale complementare) e l'ACS (sussidio al pagamento dell'assicurazione sanitaria integrativa) sono stati sostituiti dall'Assicurazione sanitaria integrativa solidale (CSS).

Possono accedere alla CSS (Complémentaire santé solidaire):

  • coloro che usufruiscano dell'assistenza sanitaria o in ragione dell'attività lavorativa o della residenza stabile e in regola in Francia,
  • i cui redditi siano inferiori ad un importo determinato in base alla composizione del nucleo familiare. I redditi da prendere in considerazione sono quelli dei 12 mesi che precedono la domanda.

Da gennaio 2022 l'Assicurazione sanitaria integrativa solidale (CSS) senza partecipazione economica viene attribuita automaticamente ai beneficiari del Reddito di Solidarietà Attiva (RSA).

Le spese sanitarie dei titolari dell'Assicurazione integrativa solidale (CSS) verranno coperte dagli enti di assicurazione malattia e dall'ente di gestione che hanno scelto.

Ulteriori informazioni sull'Assicurazione integrativa solidale.

IL 100% SANITÀ

Il dispositivo 100 % santé permette ai titolari di assicurazione sanitaria integrativa responsabile (attualmente, il 95% dei contratti sul mercato) o di assicurazione sanitaria integrativa solidale (CSS) di usufruire della copertura al 100% sulle prestazioni sanitarie e di apparecchiatura specificate in apposito paniere “100 % santé" per le tre voci: audiologia (protesi auditive), ottica (occhiali da vista) e odontoiatria (protesi dentarie).

2 - Prestazioni economiche

a) Indennità giornaliere

Per maturare il diritto alle indennità giornaliere in caso di interruzione del lavoro per malattia inferiore ai 6 mesi l'assicurato deve aver lavorato 150 ore durante i tre mesi precedenti l'interruzione del lavoro, oppure aver versato contributi su una retribuzione almeno pari a 1.015 volte lo SMIC orario durante i 6 mesi che precedono l'interruzione del lavoro.

Per le astensioni dal lavoro di oltre sei mesi, l'assicurato deve aver lavorato almeno 600 ore durante gli ultimi 12 mesi, oppure aver versato contributi su una retribuzione almeno pari a 2.030 volte lo SMIC orario prima dell'interruzione del lavoro. È richiesta, inoltre, un'anzianità assicurativa di almeno un anno.

In caso di incapacità lavorativa, il medico deve rilasciare un certificato di malattia, che il lavoratore deve trasmettere alla cassa di assicurazione malattia entro 48 ore. Le indennità giornaliere sono erogate solo a partire dal quarto giorno di sospensione del lavoro (3 giorni di carenza). Tale limitazione non si applica ai pazienti affetti da malattia di lunga durata (ALD) se le interruzioni di lavoro sono in relazione con tale malattia.

L'importo dell'indennità giornaliera è pari al 50% dello stipendio giornaliero di base. Esso è calcolato sulla media degli stipendi lordi (imponibile previdenziale) dei 3 mesi precedenti l'astensione dal lavoro, oppure dei 12 mesi in caso di attività stagionale o discontinua, contabilizzata entro il limite di 1,8 volte lo Smic mensile in vigore (ovvero € 3.144,96 lordi il 1° maggio 2023). Anche con uno stipendio superiore a € 3.144,96 l'indennità giornaliera non può eccedere € 51,70 lordi.

Il numero massimo d'indennità giornaliere per un periodo di tre anni è fissato a 360. Per le patologie croniche, l'indennità giornaliera può essere corrisposta per un periodo massimo di tre anni, da data a data, per ogni patologia.

Le indennità giornaliere sono soggette sia all'IRPEF che ai contributi previdenziali:

  • 0,5% a titolo di contribuzione al rimborso del debito sociale (CRDS);
  • 6,2% a titolo di contribuzione sociale generalizzata (CSG).
b) Indennità giornaliera di accompagnamento di persona in fin di vita

L'indennità giornaliera di accompagnamento di persona in fin di vita è soggetta sia all'IRPEF che alle trattenute CSG (7,5%) e CRDS (0,5%).

La prestazione (allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie) viene erogata all'assicurato che gode di un congedo di solidarietà familiare o l'ha trasformato in periodo di lavoro part-time, sospendendo o riducendo la propria attività lavorativa per occuparsi di una persona in fin di vita: un familiare (ascendente, discendente, fratello, sorella) o una persona di fiducia.

Quando l'interessato sospende completamente la propria attività, l'indennità viene erogata per 21 giorni ed è pari a € 60,55 al giorno (dal 1° aprile 2023). Se l'interessato riduce l'attività lavorativa (con un part-time), il numero massimo di indennità giornaliere sale a 42 e l'importo è ridotto di metà, ovvero € 30,28.

  • Maggiori informazioni sulle prestazioni, sito Ameli.

Assicurazione maternità e paternità

L'assicurazione maternità e paternità include:

  • spese connesse alla gravidanza e al parto,
  • prestazioni economiche durante l'astensione dal lavoro della madre prima e dopo il parto,
  • congedo di adozione della madre e/o del padre
  • congedo di paternità.

1 - Assistenza sanitaria per maternità

Una volta confermata la gravidanza, il medico o l'ostetrica la dichiarano alla cassa di assicurazione malattia. Per usufruire il prima possibile dell'assistenza sanitaria per la gravidanza nell'ambito dell'assicurazione maternità, la dichiarazione deve essere fatta prima della fine del 3° mese.

L'accesso alle prestazioni, subordinato agli stessi requisiti dell'assicurazione malattia, è determinato in relazione alla data presunta d'inizio della gravidanza, o, se non è conferito a tale data, alla data del riposo prenatale.

L'assicurazione maternità copre al 100% gli esami obbligatori connessi alla gravidanza (visite prenatali obbligatorie, sedute di preparazione alla nascita, esami complementari di laboratorio). Inoltre, dal 6° mese di gravidanza fino al 12° giorno di puerperio, tutte le spese sanitarie sono coperte al 100%, che siano o meno connesse con la gravidanza. L'interessata è esonerata anche dalla partecipazione forfettaria di un euro e dalla franchigia medica su farmaci, atti paramedici e trasporti.

Tutte le prestazioni mediche coperte al 100% dall'assistenza sanitaria per maternità danno accesso al sistema del terzo pagante presso i professionisti della salute che svolgono la propria attività al di fuori dell'ospedale. L'interessata non deve quindi più anticipare le spese poiché l'Assicurazione Malattia corrisponde direttamente ai professionisti della salute l'importo della visita o dell'atto medico.

2 - Indennità giornaliere di maternità e di paternità

Le prestazioni giornaliere vengono corrisposte a condizione di cessare ogni attività lavorativa subordinata.

Esse vengono erogate alla madre durante l'astensione dal lavoro prima e dopo il parto e al padre durante il congedo di paternità. Infine, in caso d'adozione l'indennità giornaliera di riposo può essere divisa tra il padre e la madre. Per ottenere tali prestazioni, l'assicurato/a, oltre a dover soddisfare i requisiti contributivi o di ore di lavoro previsti per ottenere le prestazioni economiche dell'assicurazione malattia, deve aver maturato dieci mesi* d'immatricolazione alla data presunta del parto o alla data dell'ingresso del bambino in famiglia.

* Per un congedo iniziato dopo il 20 agosto 2023, bastano 6 mesi d'immatricolazione.

La durata del congedo di maternità dipende dal numero di figli, nascituri e già a carico.

Durata del congedo di maternità
Situazione familiare Durata del congedo prenatale Durata del congedo post parto Durata totale del congedo di maternità
1 figlio nascituro e meno di 2 figli a carico o nati vitali 6 settimane 10 settimane 16 settimane
1 figlio nascituro e già almeno 2 figli a carico in modo permanente ed effettivo 8 settimane 18 settimane 26 settimane
Gemelli nascituri 12 settimane 22 settimane 34 settimane
Nascituri di parto trigemellare (o plurigemellare) 24 settimane 22 settimane 46 settimane

Le indennità giornaliere di maternità/paternità sono soggette all'IRPEF, alla CSG et alla CRDS (con una trattenuta forfettaria del 21%).

La lavoratrice dipendente può, previo parere favorevole del medico che segue la gravidanza, chiedere di posticipare una parte del congedo prenatale al periodo successivo al parto.

In caso di parto prematuro (a meno di 6 settimane dalla data prevista), la durata totale del congedo di maternità non viene ridotta: il congedo prenatale non preso viene automaticamente aggiunto al periodo post parto.

Congedo di paternità

La durata del congedo di paternità e di accoglienza del bambino (congé de paternité et d'accueil de l'enfant) varia a seconda che si tratti di nascita semplice o multipla.

In caso di nascita di un figlio la durata del congedo è di 25 giorni civili, divisi in due periodi :

  • periodo obbligatorio di 4 giorni, immediatamente successivi al congedo di nascita (3 giorni previsti dal codice del lavoro e retribuiti dal datore di lavoro);
  • e un altro periodo di 21 giorni.

In caso di nascita multipla la durata del congedo è di 32 giorni civili, divisi in due periodi :

  • periodo obbligatorio di 4 giorni, immediatamente successivi al congedo di nascita (3 giorni previsti dal codice del lavoro e retribuiti dal datore di lavoro);
  • e un altro periodo di 28 giorni.

Il congedo deve essere preso entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Infine, la durata del congedo di adozione è fissata a 16 settimane, o, in caso d'adozione multipla, a 22. Se l'ingresso del bambino in famiglia porta a 3 il numero di figli a carico, la durata dell'astensione dal lavoro è pari a 18 settimane.

Se il congedo di adozione è diviso tra i due coniugi la durata è più lunga: passa da 25 a 32 giorni, a seconda del numero di bambini adottati e del numero di figlio già a carico. In tal caso, il congedo può essere preso solo in due periodi, il più corto dei quali di almeno 25 giorni (oppure 32 in caso di adozione multipla). I due periodi devono essere consecutivi o contemporanei.

L'importo dell'indennità giornaliera di maternità, adozione o paternità è pari alla media degli stipendi dei tre mesi precedenti l'astensione dal lavoro, contabilizzati entro il limite del tetto trimestrale della Sécurité Sociale dell'anno in corso (€ 3.666 il 1° gennaio 2023). Dagli stipendi lordi soggetti a contributi vengono sottratte contribuzioni fissate per legge o per convenzione (fra cui la CSG e la CRDS) con un'aliquota forfettaria pari al 21%. Dal 1° gennaio 2023 l'indennità giornaliera non può essere superiore a € 95,22 (al lordo della detrazione del 21%).

Le indennità giornaliere di maternità e di paternità vengono erogate fin dal primo giorno (senza periodo di carenza), ogni 14 giorni.

B - Assicurazione invalidità

Enti eroganti

Le pensioni dell'assicurazione invalidità vengono erogate:

  • dalle casse primarie di assicurazione malattia (CPAM);
  • dalla cassa regionale di assicurazione malattia d'Île de France - CRAMIF (nella regione parigina);
  • dalle casse generali di sicurezza sociale - CGSS (nei dipartimenti francesi d'oltremare);
  • dalla cassa di sicurezza sociale (CSS) a Mayotte.

1 - Pensione d'invalidità

La pensione di invalidità è soggetta all'IRPEF (eccetto la maggiorazione per l'assistenza di terzi, majoration pour tierce personne) e ai contributi previdenziali: CSG, CRDS, Casa, con aliquote diverse a seconda dei redditi.

Prolungamento dell'assicurazione malattia, l'assicurazione invalidità ha lo scopo di garantire all'invalido una pensione che compensi la perdita di reddito conseguente alla riduzione della capacità di lavoro o di guadagno.

La pensione di invalidità viene attribuita al lavoratore iscritto alla Sécurité Sociale la cui invalidità risulti da un infortunio o da malattia di origine non professionale, purché:

  • non abbia compiuto l'età pensionabile;
  • abbia capacità lavorativa o reddituale ridotta di almeno 2/3;
  • abbia un'anzianità assicurativa di almeno 12 mesi al momento dell'interruzione di lavoro dovuta ad invalidità;
  • abbia lavorato almeno 600 ore, oppure versato contributi su una retribuzione equivalente a 2.030 volte il valore dello SMIC orario durante i 12 mesi che hanno preceduto l'interruzione di lavoro.
Determinazione della pensione

Esistono tre categorie di pensione a seconda della capacità lavorativa residua:

  • La 1a categoria riguarda gli invalidi ancora capaci di svolgere attività lavorativa. La pensione ammonta al 30% dello stipendio medio annuo (SAM*). L'importo mensile massimo della pensione è pari al 30% del tetto della Sécurité Sociale (€ 1.099,80).
  • La 2a categoria riguarda gli invalidi nell'incapacità di svolgere attività lavorativa. La pensione ammonta al 50% del SAM*. L'importo mensile massimo della pensione è pari al 50% del tetto della Sécurité Sociale (€ 1.833).
  • La 3a categoria include gli invalidi nell'incapacità di svolgere attività lavorativa che abbiano bisogno dell'assistenza di terzi per l'espletamento degli atti della vita quotidiana. L'importo della pensione di base della terza categoria viene maggiorato del 40%. Tale maggiorazione non può essere inferiore ad un minimale annuo rivalutato il 1° aprile di ogni anno (€ 1.210,90 al mese il 1° aprile 2023). Importo mensile massimo della pensione d'invalidità 3a categoria : € 3.043,90 (1.833 + 1.210,90).

* Il SAM rappresenta gli stipendi riportati sulla posizione vecchiaia dell'assicurato nei dieci anni migliori di attività (stipendi soggetti a contributi entro il limite del tetto annuo della Sécurité Sociale).

Minimale: in ogni caso, a prescindere dalla categoria, la pensione d'invalidità non può essere inferiore ad un importo minimo garantito che ammonta a € 311,56 mensili.

Il diritto alla pensione di invalidità può essere rivisto o sospeso in ogni momento, a seconda della situazione dell'invalido (mutamento dello stato di salute con conseguente passaggio di categoria, ripresa di attività lavorativa o raggiungimento dell'età pensionabile).

Il decreto n. 2022-257 del 23 febbraio 2022 modifica dal 1° aprile 2022 le regole di cumulo tra pensione di invalidità e redditi lavorativi, con l'obiettivo di garantire un guadagno supplementare all'assicurato che eserciti attività lavorativa. Nel caso di un assicurato che percepisca una pensione di invalidità e svolga attività lavorativa, l'erogazione della pensione di invalidità può essere ridotta o sospesa se i redditi (pensione + redditi lavorativi o assimilati su 12 mesi civili) superano una determinata soglia chiamata “soglia di confronto”.

Se l'importo dei redditi totali (pensione + redditi lavorativi) è inferiore alla soglia di confronto, la pensione non viene ridotta. Se l'importo dei redditi totali è superiore alla soglia di confronto, la parte eccedente viene divisa per 12 per ottenere l'importo mensile dell'eccedenza. La pensione mensile erogata viene allora decurtata della metà dell'eccedenza costatata.

Il limite chiamato "soglia di confronto" è l'importo più elevato tra:

  • lo stipendio annuo lordo percepito durante l'anno civile che ha preceduto la dichiarazione di invalidità e
  • lo stipendio medio annuo (SAM) lordo dei 10 anni migliori di attività prima della dichiarazione di invalidità.

A proposito della soglia di confronto: Se l'importo più favorevole è inferiore allo Smic annuo lordo, la soglia di confronto è uguale allo Smic annuo lordo. Se l'importo più favorevole è superiore al tetto annuo della sécurité sociale (euro 43.992 il 1° gennaio 2023), la soglia di confronto è uguale al tetto della sécurité sociale (dal 30 luglio 2023, viene innalzata a 1,5 x il tetto della sécurité sociale).

Il titolare della pensione d'invalidità usufruisce delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità (assistenza sanitaria) con copertura al 100%. Deve, tuttavia, pagare le partecipazioni forfettarie per ogni atto medico o paramedico, per i farmaci ed il trasporto, pur essendo esonerato dal forfait di € 24 per gli atti di notevole entità.

Se l'interessato non svolge attività lavorativa, al raggiungimento dell'età pensionabile la pensione di invalidità viene automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia. Se svolge un'attività lavorativa deve invece formulare la domanda di pensione di vecchiaia. L'erogazione della pensione di invalidità termina automaticamente al più tardi all'età di perfezionamento dell'aliquota piena, indipendentemente dall'anzianità assicurativa; oppure prima di tale età in caso l'interessato cessi la propria attività lavorativa.

2 - Assegno supplementare d'invalidità (ASI)

L'assegno supplementare d'invalidità (allocation supplémentaire d'invalidité) viene erogato unicamente ai lavoratori dipendenti. Va a completare la pensione di invalidità o la pensione di vedovo invalido o vedova invalida, se i redditi sono inferiori ad un tetto mensile pari a (importi dal 1° aprile 2023):

  • € 860 al mese se il beneficiario vive da solo o se ne usufruisce uno solo dei coniugi;
  • € 1.505,01 al mese se ne usufruiscono entrambi i coniugi.

L'ASI non è soggetto né alla contribuzione sociale generalizzata (CSG) né alla contribuzione al rimborso del debito sociale (CRDS). Non è soggetto neanche all'IRPF.

L'importo dell'assegno supplementare di invalidità varia a seconda dei redditi: l'importo giornaliero dell'ASI è pari al tetto (€ 860) previa sottrazione dell'importo dei redditi. Se il beneficiario vive da solo (o se ne usufruisce uno solo dei coniugi), l'ASI non può eccedere € 548,44 al mese.

Un beneficiario che viva da solo, con redditi pari a € 500, potrà ricevere dall'ASI un importo di: € 860 - 500, ovvero € 360.

3 - Pensione d'invalidità di vedova o di vedovo

La pensione d'invalidità di vedova o vedovo (pension d'invalidité de veuve ou de veuf) viene erogata dalle casse primarie di assicurazione malattia al coniuge superstite di assicurato titolare di pensione d'invalidità o di vecchiaia, o che era suscettibile di usufruire di tale prestazione.

Per poter accedere a tale pensione, il coniuge superstite deve avere compiuto almeno 55 anni e presentare un'invalidità permanente tale da ridurre di 2/3 la sua capacità di lavoro o di guadagno.

L'importo della pensione è pari al 54% della pensione (di invalidità o di vecchiaia) di cui il defunto era, o avrebbe potuto essere, beneficiario.

Il beneficiario che abbia avuto almeno 3 figli a carico riceve una maggiorazione del 10%.

Compiuti i 55 anni, la pensione di invalidità di vedova o vedovo si trasforma in pensione di vecchiaia di vedova o vedovo, erogata dalla cassa pensioni.

Tale pensione non è cumulabile con la pensione di reversibilità.

C - Assicurazione decesso

Il capitale in caso di morte (capital-décès) è corrisposto ai familiari dell'assicurato: nella Francia europea ("metropolitana") dalla cassa primaria d'assicurazione malattia e nei dipartimenti francesi d'oltremare dalle casse generali di sicurezza sociale.

L'assegno in caso di morte non è soggetto né alla CSG, né alla CRDS, né ai contributi previdenziali, né alla tassa sulle successioni.

Il capitale in caso di morte è erogato in priorità alle persone che risultavano, il giorno del decesso, a carico effettivo, totale e permanente dell'assicurato. Se a carico dell'assicurato risultavano più persone, il capitale è corrisposto, in ordine di preferenza:

  • al coniuge superstite, non separato di diritto né di fatto, o al partner al quale il defunto era legato da un patto civile di solidarietà;
  • ai figli legittimi, naturali, adottivi, affidati;
  • agli ascendenti.

Affinché le persone che erano a suo carico possano usufruire di tale indennità, durante il periodo dei tre mesi precedenti il decesso l'assicurato deceduto doveva trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • svolgere attività subordinata;
  • percepire indennità di disoccupazione;
  • essere titolare di pensione d'invalidità;
  • essere titolare di rendita per infortunio sul lavoro con grado d'incapacità pari o superiore al 66,66%.

L'importo del capitale in caso di morte è una somma forfettaria, pari a € 3.738 il 1° aprile 2023.

D - Decesso di un figlio

Le indennità del congedo per lutto parentale sono soggette a:

  • CRDS e CSG, tramite trattenuta pari al 21%;
  • imposta sul reddito (IRPEF).

I genitori possono usufruire, su richiesta, di un congedo per lutto in seguito alla morte del figlio di età inferiore ai 25 anni o di altra persona a carico di età inferiore ai 25 anni. La durata di tale congedo è di 8 giorni.

Coperto da compensazione erogata dall'Assicurazione Malattia, il congedo per lutto deve essere preso durante l'anno successivo al decesso.

L'indennità giornaliera erogata viene calcolata sugli stipendi dei tre mesi precedenti il congedo o sui dodici mesi precedenti in caso di attività stagionale o non continuativa, previa detrazione di una percentuale forfettaria che rappresenta l'aliquota a carico del dipendente per contributi e contribuzioni, previsti per legge o per convenzione.

Gli stipendi entrano nel computo entro il limite del tetto mensile della Sécurité Sociale (ovvero € 3.666 per il 2023). Il massimo importo dell'indennità giornaliera che può essere erogata durante il congedo di lutto è di € 95,22 al giorno, previa detrazione di una percentuale forfettaria (il 21%, che corrisponde all'aliquota carico del dipendente per i contributi e le contribuzioni obbligatorie CSG e CRDS).