Venire in Francia per lavorare come distaccato da uno Stato membro dell'Unione Europea

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Nell'ambito della sicurezza sociale, per distacco si intende il fatto di mantenere iscritto al regime di protezione sociale del paese abituale di lavoro un lavoratore, dipendente o autonomo, il quale svolgerà, per un tempo determinato, la propria attività lavorativa sul territorio di un altro Stato. La legislazione europea permette a tutti gli assicurati del regime previdenziale di uno Stato membro dell'UE, distaccati in Francia, di continuare a godere della loro assicurazione malattia e di usufruire dell'assistenza sanitaria per le cure ricevute in Francia.

Verranno distinte due situazioni, quella del distaccato con residenza in Francia (paese di distacco) e quella del distaccato con residenza in uno Stato membro dell'UE (paese dell'assicurazione previdenziale).

Distaccato con residenza in Francia (paese di distacco)

A. Assistenza sanitaria

La situazione del distaccato

Testi di riferimento:

  • articolo 17 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 24 del Regolamento (CE) n. 987/04

Per poter usufruire dell'assistenza sanitaria in Francia, il distaccato deve iscriversi alla Sécurité Sociale, il regime previdenziale francese.

Allo scopo, richiedere il documento portatile S1 "Iscrizioni per la copertura sanitaria" all'ente di assistenza sanitaria di appartenenza e consegnarlo alla CPAM (Cassa Primaria di Assicurazione Malattia) del luogo di residenza.

Il distaccato godrà allora dell'assistenza sanitaria come un assicurato del regime francese di sicurezza sociale.                                               

Inoltre, rimanendo iscritto al sistema di sicurezza sociale di un altro Stato, il distaccato continua a godere dell'assistenza sanitaria nello Stato di provenienza.  

La situazione degli aventi causa

Aventi causa che accompagnano il distaccato in Francia (Stato di distacco)

Spetta alla Cassa Primaria di Assicurazione Malattia (CPAM) francese alla quale è stato consegnato il documento portatile S1 esaminare se gli aventi causa del distaccato presentino, ai sensi della legislazione francese di sicurezza sociale, la qualità di familiari.

In caso affermativo gli aventi causa potranno godere dell'assistenza sanitaria in Francia, come  assicurati del regime francese e senza versare contributi. Gli aventi causa, inoltre, continuano a godere dell'assistenza sanitaria dello Stato di provenienza del distaccato.

In caso contrario gli aventi causa possono, se necessario, iscriversi al regime francese di sicurezza  sociale, mediante l'eventuale versamento di contributi.

Aventi causa che rimangono nello Stato di provenienza

Gli aventi causa continuano a godere dell'assistenza sanitaria nello Stato di provenienza alle condizioni che vigevano prima della partenza del distaccato per la Francia.

B. In caso di incapacità al lavoro

In caso di malattia

Testi di riferimento:

  • articolo 21 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 27 del Regolamento (CE) n. 987/04

Rivolgersi a un medico curante per ottenere un certificato di malattia, da spedire direttamente all'istituto previdenziale straniero competente entro i termini previsti dalla legge.

Le indennità giornaliere di malattia saranno versate direttamente dall'istituto previdenziale straniero competente.

In caso di infortunio sul lavoro

Testi di riferimento:

  • articolo 36 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 27 del Regolamento (CE) n. 987/09

L'infortunio sul lavoro va denunciato direttamente presso l'istituto competente per gli infortuni sul lavoro del paese di provenienza. Tale istituto fornirà il documento portatile DA1 che attesta il "Diritto alla copertura sanitaria a titolo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e permette quindi di usufruire del rimborso delle spese mediche.

Le indennità giornaliere sono erogate direttamente dall'istituto previdenziale straniero competente.

C. Prestazioni familiari

Il distacco permette di rimanere coperti dal regime di sicurezza sociale del paese di provenienza. Il distaccato è per ciò stesso in diritto di percepire, nel paese di distacco, cioè la Francia, le prestazioni familiari esportabili dello Stato di provenienza. È necessario avvertire l'ente competente in materia di assegni familiari del cambio di residenza della famiglia di modo che le prestazioni vengano erogate in Francia.

a) Se il coniuge non lavora

Testi di riferimento:

  • articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 67 del Regolamento (CE) n. 883/04

Poiché il distacco permette di mantenere l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dello Stato di provenienza, l'ente per gli assegni familiari di tale Stato rimane competente per erogare gli assegni familiari esportabili secondo la legislazione da esso applicata.

b) Se il coniuge lavora in Francia

La Francia è competente per erogare le prestazioni familiari conseguenti ad attività lavorativa o figurativa del coniuge sul terrirorio francese e alla residenza in Francia dei figli.

Testi di riferimento:

  • articolo 68 §1 b) e 68 §2 del Regolamento (CE) n. 883/04

Il lavoratore potrà, eventualmente, ricevere un'integrazione differenziale dall'ente competente dello Stato di provenienza, dato che, in quanto distaccato, mantiene l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dello Stato di provenienza.

In pratica, occorre presentare una richiesta di prestazioni familiari presso la Caisse d'allocations familiales (CAF, Ente assegni familiari) di residenza in Francia e precisare di essere in distacco dal regime previdenziale di uno Stato membro dell'UE. La CAF si metterà in relazione con l'ente competente per gli assegni familiari dello Stato di provenienza del lavoratore affinché la pratica venga esaminata in applicazione della normativa comunitaria.

c) Se il coniuge lavora nel paese di provenienza e la famiglia ha la residenza in Francia

Testo di riferimento:

  • articolo 67 del Regolamento (CE) n. 883/04

È lo Stato di provenienza l'unico competente ad erogare le prestazioni familiari, e ciò per effetto dell'iscrizione al suo regime di sicurezza sociale sia a titolo dell'attività lavorativa svolta dal coniuge che del proprio distacco.

D. Indennità di disoccupazione

Testo di riferimento:

  • articolo 65 §5 del Regolamento (CE) n. 883/04

Il lavoratore che venga licenziato, durante il distacco o al suo termine, può fare esaminare dagli uffici di France Travail i diritti maturati alle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione dello Stato membro di distacco, avendo in esso la residenza; i periodi lavorativi e assicurativi in Francia come distaccato saranno contabilizzati per mezzo del documento portatile U1 emesso dagli uffici per l'impiego dello Stato membro nel quale si è distaccati. A titolo integrativo il lavoratore può iscriversi presso gli uffici per l'impiego dello Stato membro in cui è distaccato in caso di ricerca di lavoro in tale Stato.

Distaccato con residenza nello Stato di provenienza

(Il termine "Stato di provenienza" è inteso nel senso di "Stato a partire dal quale si è distaccati".)

A. Assistenza sanitaria

La situazione del distaccato

Testi di riferimento:

  • articolo 19 §1 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 25 del Regolamento (CE) n. 987/09

Prima di effettuare il distacco in Francia, richiedere la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) presso la propria ASL di residenza (o altro ente sanitario competente).

Esibendola, si avrà un accesso diretto ai fornitori di servizi sanitari esercenti in Francia senza procedure preliminari presso l'ente francese territorialmente competente. Essa permette inoltre di godere dell'assistenza sanitaria per le cure medicalmente necessarie durante la missione.

Verranno erogate prestazioni alle stesse condizioni di quelle previste per gli assistiti francesi.

NB: In caso di dimenticanza, smarrimento, furto o mancato possesso della tessera (emissione non abbastanza veloce o momentaneamente impossibile), le ASL possono emettere un "certificato provvisorio sostitutivo della TEAM". Esso potrà essere utilizzato alle stesse condizioni della TEAM ma avrà validità di soli 3 mesi.

La situazione degli aventi causa

Gli aventi causa conservano l'assistenza sanitaria dello Stato di provenienza alle stesse condizioni di quelle vigenti prima della partenza del lavoratore come distaccato in Francia.

B. In caso di incapacità al lavoro sopravvenuta in Francia

In caso di malattia

Testi di riferimento:

  • articolo 21 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 27 del Regolamento (CE) n. 987/09

Rivolgersi a un medico curante per ottenere un certificato di malattia, da spedire direttamente all'istituto previdenziale straniero competente entro i termini previsti dalla legge.

Le indennità giornaliere di malattia saranno erogate direttamente dall'istituto previdenziale competente dello Stato di provenienza se sono maturati i requisiti stabiliti dalla sua legislazione.

In caso di infortunio sul lavoro

Testi di riferimento:

  • articolo 36 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 27 del Regolamento (CE) n. 987/09

L'infortunio sul lavoro va denunciato direttamente presso l'istituto competente per gli infortuni sul lavoro del paese di provenienza. Tale istituto fornirà il documento portatile DA1 che attesta il "Diritto alla copertura sanitaria a titolo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e permette quindi di usufruire del rimborso delle spese mediche.

Le indennità giornaliere sono erogate direttamente dall'istituto previdenziale straniero competente.

C. Prestazioni familiari

Il distacco permette di rimanere coperti dal regime di sicurezza sociale del paese di provenienza. A tale titolo, il lavoratore distaccato conserva il diritto di percepire le prestazioni familiari dallo Stato di provenienza.

a) Se il coniuge non lavora

Testi di riferimento:

  • articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/04
  • articolo 67 del Regolamento (CE) n. 883/04

Poiché il distacco permette di mantenere l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dello Stato di provenienza, l'ente competente per gli assegni familiari di appartenenza del distaccato rimane competente per erogare gli assegni familiari secondo la legislazione da esso applicata.

b) Se il coniuge lavora in Francia

Testi di riferimento:

  • articolo 68 §1 b) e 68 §2 del Regolamento (CE) n. 883/04

È lo Stato di provenienza ad essere competente per erogare le prestazioni familiari, e ciò per effetto sia del distacco che della residenza dei figli nello Stato di provenienza.

Un'integrazione differenziale potrà, eventualmente, essere erogata dall'ente francese per effetto dell'attività lavorativa del coniuge in Francia.

In pratica, occorre presentare una richiesta di prestazioni familiari presso l'ente per gli assegni familiari del luogo di residenza precisando che il coniuge lavora in Francia. Tale ente previdenziale si metterà in relazione con la CAF affinché la pratica venga esaminata in applicazione della normativa comunitaria.

c) Se il coniuge lavora nello Stato di provenienza

È l'ente previdenziale dello Stato di provenienza l'unico competente per erogare, secondo la legislazione da esso applicata, le prestazioni familiari, e ciò per effetto sia del distacco del lavoratore che dell'attività lavorativa del coniuge.

D. Prestazioni di disoccupazione

Le prestazioni di disoccupazione verranno erogate direttamente dai Centri per l'Impiego dello Stato di provenienza.