publié le 15 février 2007
ASSICURAZIONE VECCHIAIA
- Modifica delle regole applicabili al bonus delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi delle professioni artigianali, industriali, commerciali e agricole. La riforma del 2003 che ha introdotto il bonus prevedeva una maggiorazione della pensione dello 0, 75% per trimestre supplementare compiuto dopo i 60 anni da persone che avessero maturato 160 trimestri assicurativi. Le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2007 in poi modificano il tasso della maggiorazione in funzione del numero di trimestri compiuti dopo i 60 anni e dell’età dell’assicurato. Per ogni trimestre supplementare dopo il 60° compleanno, maggiorazione dello 0,75% dal 1° al 4° trimestre supplementare, poi dell’1% oltre il 4° trimestre supplementare e, dopo i 65 anni, maggiorazione dell’1,25% per ogni trimestre compiuto, indipendentemente dal loro ordine.
- Snellimento delle regole di cumulo lavoro pensione in senso più favorevole alle persone che hanno percepito un salario basso in fine carriera. Il cumulo lavoro pensione è consentito, purché la somma dei redditi lavorativi dopo la liquidazione della pensione e dei redditi delle pensioni (di base e complementare) non superi l’importo del salario anteriore o il 160% dello SMIC.
- Allo scopo di sviluppare l’occupazione dei seniors, la legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2007 mette fine alla possibilità di concludere accordi di settore che abbassino al di sotto dei 65 anni l’età che consente ai datori di lavoro di ricorrere al pensionamento d’ufficio dei dipendenti. In vigore a titolo transitorio per i settori interessati, gli accordi già conclusi cesseranno di avere effetto oltre il 2009. C’è tuttavia la possibilità, tra il 2010 e il 2014, di andare in pensione prima dei 65 anni, se il pensionamento è deciso di comune accordo tra dipendente e datore di lavoro.
- Affinché, nel timore di futuri provvedimenti, non si crei un effetto di pensionamento di massa all’orizzonte del 2008 (il prossimo appuntamento della riforma delle pensioni), non appena gli assicurati avranno raggiunto l’età legale del pensionamento i parametri di calcolo legati alla durata contributiva e alle retribuzioni non verranno rimessi in discussione dalle nuove disposizioni. La nuova riforma riguarderà, quindi, soltanto gli assicurati nati dopo il 1947.
- Rispettando il principio della neutralità attuariale per gli assicurati che abbiano maturato il diritto alla liquidazione della pensione prima dei 60 anni, sarà stabilita una specifica tabella di riscatto, diversa da quella applicabile agli assicurati che vanno in pensione dai 60 anni in poi.
- Rivalutazione delle pensioni al 1° gennaio 2007: 1,8%.
ASSICURAZIONE MALATTIA
- Modifica delle regole applicabili per beneficiare delle prestazioni in denaro per i disoccupati che riprendano un’attività lavorativa e non abbiano maturato i requisiti per il diritto alle prestazioni. Gli interessati continuano a beneficiare, per una durata di 3 mesi dalla ripresa d’attività, dei diritti alle prestazioni maturati nel regime obbligatorio al quale appartenevano in precedenza. Sono stati presi provvedimenti analoghi per alcuni detenuti in caso di ripresa d’attività dopo un periodo di incarcerazione.
- La legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2006 aveva istituito un ticket moderatore forfettario per gli atti di coefficiente superiore o uguale a 50 (d’importo superiore o uguale a € 91) che fino ad allora erano totalmente esenti dalla partecipazione dell’assistito. La realizzazione di tali misure è stata attuata attraverso il decreto n° 2006-707 del 19 giugno 2006, che modifica l’articolo R.322-8 del codice della sicurezza sociale e fissa una partecipazione forfettaria alle cure di € 18. La partecipazione è soppressa in alcuni casi, come negli atti di radiodiagnostica, di RM, di scanner e di PET, oltre che per le spese di trasporto d’urgenza. Peraltro, alcune categorie di persone quali: pazienti in affezione di lunga durata (ALD) per gli atti del protocollo di cure, donne in stato di gravidanza, neonati ricoverati, titolari di rendita AT o di pensione di invalidità, beneficiari della CMU complementare, non sono sottoposti a questo forfait. Quando più atti sono interessati dal forfait nel corso di una stessa degenza, è richiesto un solo forfait.
- Istituzione, per l’insieme dei regimi di sicurezza sociale, di un periodo supplementare di congedo maternità per le madri di figli prematuri ricoverati, quando il parto sopraggiunga più di 6 settimane prima della data prevista ed esiga il ricovero post-natale del figlio. Il periodo di congedo supplementare si aggiunge alla durata del congedo legale e non è da esso separabile. Tali misure sono applicabili a tutti i parti che si svolgono dal 1° gennaio 2006 in poi.
- I laboratori stabilitisi in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo possono eseguire analisi di biologia medica su prelievi realizzati in Francia per assistiti di un regime francese. Il laboratorio deve, a questo scopo, essere installato in uno Stato membro le cui condizioni di autorizzazione o di omologazione siano state in precedenza riconosciute equivalenti a quelle del regime francese.
- in questo caso, esso rivolge una dichiarazione attestante che beneficia di autorizzazione o di omologazione.
- in caso contrario, deve ottenere un’autorizzazione amministrativa, rilasciata previa verifica che le condizioni di funzionamento siano equivalenti a quelle definite in Francia.
- La legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2003 prevedeva una deroga all’affiliazione obbligatoria alla CMU dei lavoratori frontalieri residenti in Francia, sottoposti alla legislazione svizzera, esonerati, dietro richiesta, dall’assoggettamento obbligatorio al regime svizzero di assicurazione malattia. La durata della deroga era fissata in riferimento al periodo transitorio di attuazione dell’accordo UE – Svizzera, che doveva aver termine 7 anni dopo la data di entrata in vigore, ovvero il 31 maggio 2009. Tuttavia, il periodo transitorio dell’accordo sulla libera circolazione dovrebbe prolungarsi ancora 5 anni (fino al 31 maggio 2014). Le disposizioni dell’articolo L. 380-3-1 del codice sono quindi modificate allo scopo di consentire di prendere in considerazione tale proroga. Queste disposizioni non sono applicabili ai lavoratori frontalieri e ai loro aventi causa assoggettati al regime generale al momento dell’entrata in vigore della legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2007.
FAMIGLIA
- Messa in atto dell’assegno giornaliero di presenza parentale creato dalla legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2006. Durata massima del diritto: 3 anni per lo stesso figlio e la stessa malattia, numero massimo di assegni giornalieri: 310. L’importo dell’assegno giornaliero è fissato a € 39,58 o € 47, 02, qualora una persona sola abbia il carico del figlio. Sotto condizioni di reddito e se l’handicap o la malattia comporta spese mensili superiori a un certo tetto, può venire concesso, dietro presentazione di pezze giustificative, un supplemento spese.
- Messa in atto dell’integrazione opzionale di libera scelta d’attività (COLCA) della “Paje?. La persona che maturi un’attività minima di almeno 8 trimestri di assicurazione vecchiaia durante i 5 anni che precedono l’arrivo del bambino nel nucleo familiare, che assuma il carico effettivo e permanente di almeno tre figli e cessi totalmente la propria attività, può pretendere, per 12 mesi al massimo, all’integrazione opzionale di libera scelta d’attività (COLCA).
Il beneficiario della COLCA è tenuto a rinunciare all’“integrazione di libera scelta d’attività? (CLCA) la quale, d’importo più modesto, può essere erogata fino ai tre anni del figlio.
Importi al 1° gennaio 2006: se è percepito l'assegno di base della Paje € 587,95, e se non è percepito l'assegno di base della Paje € 758,95.
Questa nuova prestazione, che entra in vigore il 1° luglio 2006, può essere erogata soltanto per bambini o ragazzi nati o adottati da questa data in poi.
Volendo incoraggiare la creazione e lo sviluppo di modi di accoglienza alternativi e innovativi dei figli piccoli e rispondere ai bisogni delle famiglie attraverso l’istituzione di strutture sperimentali che si situano tra l’accoglienza individuale e quella collettiva, alle famiglie che affidino i figli a tali strutture è stata offerta la possibilità di ricevere l’integrazione di libera scelta del modo di custodia della prestazione di accoglienza del bambino.
- In caso di residenza alternata del figlio in seguito a divorzio o separazione dei genitori, in cui entrambi assumano il carico effettivo del figlio, c’è la possibilità per ciascuno di essi di usufruire di assegni familiari. In un primo tempo le misure riguarderanno solo gli assegni familiari in senso proprio. Sarà così possibile, sotto certe condizioni da precisare per via regolamentare, riconoscere la qualità di intestatario di assegni a ciascuno dei genitori separati.
Congedo di sostegno familiare
È possibile ridurre o cessare la propria attività lavorativa per qualche mese per occuparsi di un familiare non autosufficiente, (coniuge, concubino, “pacsato?, ascendente, discendente). Il lavoratore subordinato deve maturare una durata minima di 2 anni di appartenenza all’azienda. Il congedo è di una durata di 3 mesi rinnovabili, ma non può eccedere 1 anno per l’insieme della carriera. Al termine del congedo, il dipendente deve ritrovare il proprio impiego o uno simile, accompagnato da remunerazione almeno equivalente. La persona aiutata deve risiedere in Francia in modo stabile e regolare e non essere collocata in uno stabilimento o presso altri che il dipendente. Le modalità di applicazione verranno fissate per decreto.
Il congedo non è né retribuito né indennizzato, ma i beneficiari rimangono coperti dall’assicurazione malattia e, qualora abbiano redditi inferiori a un certo tetto, vengono affiliati all’assicurazione vecchiaia, secondo condizioni da determinarsi per decreto.
DISOCCUPAZIONE e RITORNO ALL’OCCUPAZIONE
Approvazione della convenzione nazionale interprofessionale del 18 gennaio 2006 e dei suoi vari testi per il periodo 2006-2008. Tale convenzione è volta a favorire un veloce ritorno all’occupazione, grazie ad un accompagnamento rinforzato delle persone in cerca di occupazione ed all’attribuzione di aiuti intesi a promuoverne la riqualificazione.
Con l’intenzione di facilitare il ritorno all’occupazione di beneficiari dei minimi sociali è stato, peraltro, istaurato un certo numero di misure (premio di ritorno all’occupazione, cumulo di reddito d’attività e prestazione, premi mensili) che incitano gli interessati a svolgere un’attività lavorativa. Esse riguardano i titolari del reddito minimo di inserimento, dell’assegno di genitore solo, dell’assegno temporaneo di attesa, dell’assegno specifico di solidarietà.
ORGANIZZAZIONE
Smaterializzazione delle dichiarazioni sociali allo scopo di semplificare le formalità delle aziende e di realizzare guadagni di produttività:
- il pagamento dei contributi si effettua tramite bonifico bancario se l’importo annuale dei contributi versati dall’azienda supera un certo importo (7 milioni di euro). Il non rispetto di tale obbligo comporterà l’applicazione di una maggiorazione dello 0,2% delle somme versate secondo un altro modo di pagamento.
- è fatto obbligo alle aziende di effettuare la dichiarazione elettronicamente. La soglia che fa scattare tale obbligo è fissata a euro 800.000 per il 1° gennaio 2007, euro 400.000 per il 1° gennaio 2008 e euro 150.000 per il 1° gennaio 2009.
LOTTA CONTRO LA FRODE
Creazione di un comitato nazionale di lotta contro la frode in materia di protezione sociale il cui oggetto sarà di sensibilizzare gli attori e di coordinare le politiche e le azioni di lotta contro la frode nel campo della protezione sociale.
In ciascun settore assicurativo, sono stati fissati importi oltre i quali gli enti di sicurezza sociale devono sporgere querela per frode costituendosi parte civile.
Sono previste sanzioni per le persone che istighino gli assoggettati a rifiutare di conformarsi alle prescrizioni della legislazione di sicurezza sociale e, in particolare, di affiliarsi ad un ente di sicurezza sociale o di pagare contributi di sicurezza sociale. Tali nuove disposizioni rendono possibile, non più solo ai regimi dei lavoratori autonomi ma a tutti i regimi di base, perseguire in giudizio le persone che istighino a non pagare i contributi e chiedere al giudice di sanzionarle. La legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2007 permette, altresì, alle istituzioni di sicurezza sociale di prendere in considerazione, se occorre, gli elementi del tenore di vita per la valutazione delle risorse.
Istituzione di un repertorio nazionale, comune agli enti incaricati della gestione di un regime obbligatorio di sicurezza sociale, alle casse di congedi pagati, agli enti che gestiscono l’assicurazione disoccupazione, relativo ai beneficiari delle prestazioni che essi versano.
Il beneficio del mantenimento del diritto previsto dall’articolo L. 161-8 del codice di sicurezza sociale è subordinato al requisito di residenza sul territorio francese. La persona che lasci il territorio è tenuta a restituire la carte vitale (tessera sanitaria francese). Le modalità di applicazione di tali disposizioni verranno fissate per decreto.
Alcune disposizioni relative all’assicurazione malattia e alle prestazioni familiari non si applicheranno ai lavoratori distaccati in Francia e esonerati, in virtù di un accordo internazionale, dal versamento dei contributi al regime francese. Tale misura è volta a garantire l’effettività del legame tra contribuzione al sistema di solidarietà nazionale e beneficio di prestazioni.